> > **Elezioni: Consulta, 'Costituzione non esclude giurisdizione giudice or...

**Elezioni: Consulta, 'Costituzione non esclude giurisdizione giudice ordinario su liste e candidati'**

default featured image 3 1200x900

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - La Costituzione non esclude la giurisdizione del giudice ordinario – giudice 'naturale' dei diritti – sul contenzioso che nasce nel cosiddetto procedimento preparatorio alle elezioni politiche nazionali, e che include le controversie relative all&rsq...

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – La Costituzione non esclude la giurisdizione del giudice ordinario – giudice 'naturale' dei diritti – sul contenzioso che nasce nel cosiddetto procedimento preparatorio alle elezioni politiche nazionali, e che include le controversie relative all’ammissione di liste o di candidati, coinvolgendo quindi il diritto di elettorato passivo garantito dall’articolo 51 della Costituzione. Lo stabilisce la sentenza numero 48 della Consulta (relatore Nicolò Zanon) depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha deciso le questioni sollevate dal Tribunale di Roma sul Testo unico delle norme per l’elezione della Camera dei deputati (articolo 18-bis Dpr n. 361 del 1957).

Ferma la necessità di garantire l’indipendenza delle Camere – attraverso la riserva alle Giunte parlamentari del compito di giudicare i titoli di ammissione dei proclamati eletti – l’articolo 66 della Costituzione, sia nella formulazione testuale sia alla luce dei lavori dell’Assemblea costituente, "non sottrae affatto al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, la competenza a conoscere della violazione del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni, quando non si ragiona né di componenti eletti di un’assemblea parlamentare né dei loro titoli di ammissione".

Investito da un ricorso dell’associazione politica + Europa e di un candidato della medesima lista, il Tribunale dubitava della conformità a Costituzione dell’articolo 18-bis là dove stabilisce, da un lato, il numero minimo di sottoscrizioni che ciascuna lista deve raccogliere per presentarsi alle elezioni per la Camera dei deputati e, dall’altro, l’ambito dei soggetti esonerati dal relativo onere. In particolare, secondo il Tribunale doveva considerarsi eccessivo il numero di firme da raccogliere in ciascun collegio plurinominale (almeno 1500), e troppo ristretto il novero dei soggetti politici esonerati dall’onere di raccogliere le sottoscrizioni (limitato ai soggetti costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere).