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Fase 2: bozza dl, no regolarizzazione espulsi per ordine pubblico o terrorismo

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Roma, 7 mag. (Adnkronos) - Esclusi dalla regolarizzazione dei cosiddetti 'invisibili' -braccianti, colf e badanti- i migranti espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza di Stato, ma anche per reati collegati al terrorismo o per il commercio di sostanza nocive. E' quanto si legg...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Esclusi dalla regolarizzazione dei cosiddetti 'invisibili' -braccianti, colf e badanti- i migranti espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza di Stato, ma anche per reati collegati al terrorismo o per il commercio di sostanza nocive. E' quanto si legge nella bozza del dl maggio visionato dall'Adnkronos, in un articolo su 'misure straordinarie per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari'.

"Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo – si legge nel testo – i cittadini stranieri: nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato".

E ancora: "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale; che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale". (segue)