La busta paga di novembre 2026 potrebbe riservare un importo aggiuntivo ad alcuni lavoratori dipendenti. Il motivo è la coincidenza tra Ognissanti e la domenica 1° novembre, una circostanza che, in base al CCNL applicato, può dare diritto a una somma extra rispetto allo stipendio ordinario. Non tutti, però, riceveranno un compenso aggiuntivo: ecco quali contratti lo prevedono e come viene calcolato.
Busta paga di novembre, doppia ricorrenza il 1° novembre: spettano due importi extra?
Nel 2026 c’è anche un’altra ricorrenza da considerare. La Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, celebrata il 4 novembre, cade di mercoledì, ma la sua celebrazione è fissata alla prima domenica del mese: quest’anno coincide quindi con Ognissanti, domenica 1° novembre.
È importante distinguere la ricorrenza dalla sua natura giuridica: il 4 novembre ha perso il carattere di festività agli effetti civili nel 1977, quando la legge n. 54 ha spostato la celebrazione alla prima domenica di novembre. La successiva legge n. 27 del 2024 ha riconosciuto la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, senza ripristinare il carattere festivo del 4 novembre.
Alcuni contratti collettivi mantengono comunque specifiche previsioni economiche per questa celebrazione. Tra questi figurano la Metalmeccanica industria e il Terziario Confcommercio, che contemplano un trattamento per le ricorrenze coincidenti con la domenica. La sovrapposizione delle due celebrazioni, tuttavia, non garantisce automaticamente il pagamento di due quote aggiuntive: per stabilire quante somme spettino effettivamente bisogna verificare le clausole del contratto applicato e le modalità con cui le ricorrenze vengono conteggiate nel cedolino. Infine, il fatto che entrambe le celebrazioni ricadano di domenica non trasforma il lunedì successivo in un giorno festivo: il 2 novembre 2026 resta una normale giornata lavorativa, salvo diverse disposizioni aziendali o accordi specifici.
Ognissanti 2026, niente ponte ma più soldi nel cedolino: quanto ti spetta davvero
Non si tratta di un bonus riconosciuto automaticamente a tutti: per i dipendenti con retribuzione mensile fissa, infatti, non esiste un diritto generalizzato a un compenso extra per effetto della sola coincidenza. Per capire se la somma spetta e determinarne l’importo è necessario consultare il contratto applicato, che stabilisce criteri e modalità di calcolo differenti a seconda del settore. Quando la festività cade in un normale giorno lavorativo, invece, è generalmente già compresa nella retribuzione mensile, mentre per chi viene pagato a ore il trattamento segue le disposizioni contrattuali previste per questa specifica situazione.
Le regole cambiano in base al settore di appartenenza. Nel CCNL Metalmeccanica industria, l’articolo 9 include Ognissanti tra le festività riconosciute e stabilisce che, quando una ricorrenza festiva coincide con la domenica, spetti una quota aggiuntiva pari a un ventiseiesimo della retribuzione mensile fissa, oltre allo stipendio ordinario. Nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, invece, l’articolo 154 prevede il pagamento di un importo corrispondente alla quota giornaliera della retribuzione di fatto. Per il comparto Edilizia industria e cooperative, la disciplina rinvia all’accordo interconfederale del 3 dicembre 1954: per gli impiegati dell’edilizia industria può essere applicato il divisore 25, utilizzato per determinare la quota giornaliera della retribuzione di fatto prevista dal trattamento contrattuale. Una disposizione specifica riguarda anche colf e badanti: l’articolo 16 del CCNL Lavoro domestico 2025-2028 riconosce, in caso di festività coincidente con la domenica, il recupero del riposo in un’altra giornata oppure, in alternativa, una somma pari a un ventiseiesimo della retribuzione globale di fatto mensile.
La situazione è diversa per chi lavora durante la festività. In questo caso, oltre a verificare l’eventuale quota riconosciuta per la ricorrenza domenicale, occorre considerare il compenso per le ore prestate e le maggiorazioni previste dal contratto. Nella Metalmeccanica industria, l’articolo 9 stabilisce che il lavoro svolto nei giorni festivi venga retribuito in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la maggiorazione contrattuale prevista. Nel commercio, l’articolo 155 rinvia invece alle disposizioni sul lavoro straordinario festivo. Non esiste una percentuale di maggiorazione uguale per tutti: il trattamento dipende dal CCNL e dalle condizioni in cui viene svolta l’attività lavorativa.
