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Pakistano chiede annullamento del matrimonio: il comune glielo nega

Pakistano chiede annullamento del matrimonio: il comune glielo nega

Per l'uomo il matrimonio in Italia è ancora valido, al fine di annullarlo deve avviare una procedura di separazione secondo la legge italiana.

Il matrimonio in Italia si può annullare in modo tale da ottenere o la separazione dei coniugi o il divorzio e permettere ad entrambi di ricostruirsi una vita lontani l’uno dall’altra ma per poterlo fare è bene rispettare la legge vigente nel nostro paese e non basarsi su quanto accade in altri angoli del pianeta.

Per ottenere il divorzio o la separazione bisogna rispettare la legge italiana

Un atto di divorzio o separazione validato all’estero deve rispettare regole severissime affinché possa avere il medesimo valore legale anche per lo Stato italiano è un qualcosa che è tutelato giuridicamente.

A questo proposito vi è la legge 218/1985 del diritto internazionale che stabilisce come un atto formatesi all’estero non possa trovare riconoscimento giuridico in Italia.

La conseguenza di questa decisione è che la coppia per lo stato italiano è ancora unita e per potersi sciogliere definitivamente è obbligata a rispettare le procedure di separazione o divorzio vigenti nel nostro paese.

Valida il talaq in Pakistan, il comune in Italia non convalida il divorzio

Un uomo di origine pakistana residente a Monfalcone ha ripudiato la moglie nel paese d’origine tramite il Talaq, ovvero l’atto unilaterale vigente per la religione islamica di ripudiare la moglie da parte del marito.

Convinto potesse valere anche nel nostro paese ha portato la documentazione per ottenere il divorzio dalla donna, come riporta Il Gazzettino tramite La Verità, ma il comune dove risiede non lo ha accettato perché contrario alle norme dell’ordinamento giuridico italiano.

La decisione ha quindi portato a far sì che il Talaq avvenuto in Pakistan non abbia alcun effetto giuridico in Italia. Per poter avviare una procedura di separazione o divorzio il soggetto è tenuto a rispettare le modalità previste dal codice civile e dal diritto di famiglia italiano o qualora vi sia un provvedimento estero, questo è valido solo se garantisce il rispetto del contraddittorio tra le parti.

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