La prospettiva dell’introduzione del gip collegiale ha acceso un forte dibattito tra magistratura e politica. A lanciare un allarme pubblico è stata Ezia Maccora, presidente dei giudici per le indagini preliminari del tribunale di Milano, che in un contributo su Questione Giustizia sottolinea come, se la norma entrerà in vigore il 25 agosto, l’assetto operativo degli uffici potrebbe subire un impatto drammatico senza adeguati interventi sul piano delle risorse.
L’avvertimento non si limita a previsioni teoriche: mette in luce nodi pratici e numeri concreti degli organici e dei flussi di lavoro. In primo piano c’è il rischio di un prolungamento dei tempi per le misure cautelari, ovvero quegli interventi che il giudice valuta per decidere se disporre limitazioni della libertà personale prima di un processo. Secondo Maccora, a risorse invariate la riforma rischia di «bloccare del tutto il funzionamento della giustizia penale».
Perché la riforma preoccupa i gip
Il cuore del problema risiede nella trasformazione della decisione cautelare: dalla firma di un solo giudice alla valutazione collegiale di tre magistrati. Questo passaggio, pur volendo rafforzare il contraddittorio e la pluralità di giudizio, aumenta automaticamente i tempi di convocazione, discussione e scrittura dei provvedimenti. Il rischio è che l’allungamento delle procedure si traduca in ritardi sulle udienze e nella capacità di rispondere con tempestività alle esigenze investigative, con effetti particolarmente gravi nei procedimenti urgenti come quelli disciplinati dal codice rosso.
Tempi, funzionamento e urgenza
La natura aggiuntiva della procedura collegiale comporta una maggiore necessità di coordinamento e di personale amministrativo. Se oggi il singolo gip può intervenire rapidamente in momenti critici, la nuova modalità richiederà sedute plenarie, risorse di cancelleria e tempo per la redazione condivisa dei provvedimenti. Per reati che richiedono interventi immediati, ogni blocco temporale può avere conseguenze tangibili sulla tutela delle vittime e sull’efficacia delle indagini.
Dati e distribuzione degli organici
La diagnostica della situazione organica elaborata da Maccora mostra una rete giudiziaria già sotto stress. A Milano i gip in servizio sono 34, con amministrativi ridotti «all’osso» e una copertura degli uffici in sofferenza: la scopertura amministrativa dell’intero tribunale è stimata al 50,6%. Inoltre, a fine 2026 si è registrata la fuoriuscita del 36,8% degli addetti all’ufficio del processo, un dato che pesa sulle capacità organizzative.
Città e numeri emblematici
Una rapida mappa nazionale evidenzia criticità diffuse: a Roma sono presenti 37 gip su 43 previsti in pianta organica, ma si prevede la perdita tra 6 e 7 magistrati e l’arrivo di soli 2; a Napoli la pianta prevede 46 gip, 45 in servizio, con 3 trasferimenti in corso e 95 pm operativi su 105 previsti; a Palermo sono 21 i gip presenti su 26, con 51 pm in servizio su 60. Anche in città medie e piccole emergono vuoti: Genova, Venezia, Pescara, Prato e altre località segnalano carenze in rapporto ai pm attivi, e la stima riportata da Nicola Gratteri indica la necessità di circa 50 gip aggiuntivi in contesti particolarmente sotto organico.
Conseguenze pratiche e rivendicazioni
La combinazione tra nuovo assetto collegiale e organici sottodimensionati potrebbe produrre due effetti opposti e problematici: da un lato il rallentamento delle decisioni cautelari, dall’altro la perdita della capacità di definire i procedimenti nei tempi attuali. La percezione pubblica rischia di puntare il dito contro i giudici, accusati di lentezza, senza considerare il fattore strutturale. Per questo motivo la richiesta principale dei magistrati è chiara: fermare o rimodulare l’entrata in vigore della riforma fino a quando non saranno garantite risorse e organici adeguati.
Proposte e scelte possibili
Tra le soluzioni avanzate c’è la richiesta che siano messi a disposizione i 250 magistrati previsti dalla legge, che al momento restano per la maggior parte «sulla carta», oltre a un potenziamento degli organici amministrativi. Si invoca anche l’osservanza dell’articolo 110 della Costituzione, che attribuisce allo Stato il compito di fornire gli strumenti necessari al funzionamento della giustizia. Alcune voci propongono scadenze differite e sperimentazioni locali per testare l’impatto operativo prima di un’applicazione piena.
In chiusura, l’allarme di Milano assume valore simbolico: se un tribunale metropolitano non è nelle condizioni di assorbire la riforma, la previsione è che gli uffici medio-piccoli soffriranno ancora di più. Il confronto tra politica e magistratura si presenta dunque come una fase decisiva: serviranno scelte rapide e risorse mirate per evitare che la riforma della legge Nordio si trasformi in una crisi operativa del sistema giudiziario.