Il congedo parentale spetta:
– ai lavoratori/lavoratrici dipendenti nel caso in cui il rapporto di lavoro sia attivo.
– Ai lavoratori/lavoratrici agricoli con contratto a tempo determinato,
– A lavoratori/lavoratrici ex IPSEMA con rapporto di lavoro attivo
Tuttavia, il congedo parentale non può essere richiesto da genitori disoccupati o sospesi, da genitori lavoratori domestici e genitori lavoratori a domicilio.
Il congedo parentale è legato al rapporto di lavoro: per essere richiesto, il lavoratore deve essere in attivo.
I genitori naturali possono richiedere, entro i primi 8 anni di vita del bambino, fino ad un massimo di 10 mesi, aumentabile a 11 e può essere usufruito dai genitori anche contemporaneamente.
Ai genitori adottivi o affidatari spettano le stesse modalità dei genitori naturali.
Per quanto riguarda i lavoratori/lavoratrici iscritti alla gestione separata, essi possono usufruire del congedo parentale nel caso in cui:
– Sono iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate
– Iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti
– Sussista un rapporto di lavoro ancora in corso
– Vi è l’effettiva astensione dall’attività lavorativa
In quest’ultimo caso possono usufruire di un congedo di massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, sia per quanto riguarda genitori naturali sia per quanto riguarda i genitori adottivi/affidatari.