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Smarrimento del passaporto, dove e come fare la denuncia

denuncia passaporto

Se si smarrisce il passaporto esiste il modo per recuperarlo. Scopri dove e come fare la denuncia di smarrimento.

Smarrire il passaporto non è un’eventualità certamente rara, ma non tutti forse sanno come comportarsi in tal caso. Dove si può sporgere denuncia? Che cosa si deve fare in caso di soggiorno all’estero? Si può presentare una denuncia online? Questa breve guida risponderà a tutti questi quesiti in modo semplice e chiaro.

Denuncia di smarrimento del passaporto italiano all’estero

Perdere il proprio passaporto all’estero non è sicuramente una cosa bella, ma a tutto c’è un rimedio. Come prima cosa bisogna recarsi dalle autorità locali e sporgere denuncia di smarrimento, ricordandosi di chiederne una copia. Successivamente bisogna recarsi all’ambasciata o al consolato italiano, provvisti di due fototessere, documento di viaggio che attesti il viaggio di rientro in Italia e la carta d’identità. L’ambasciata emette, dopo alcune ore, il cosiddetto ETD (Emergency Travel Document o documento di viaggio provvisorio) per consentire il solo e unico rientro in Italia. La denuncia viene, infine, trasmessa alle autorità locali al fine di consentire l’attraversamento della frontiera. Una volta tornati in Italia si potrà richiedere il duplicato del passaporto.

La denuncia di smarrimento del proprio passaporto può essere presentata, in alternativa, presso la stazione dei carabinieri o della polizia. L’iter, seppure semplice, richiede talvolta molto tempo a causa delle lunghe code, ma è comunque necessario adempiere a queste formalità quanto prima al fine di rientrare in possesso di un nuovo passaporto. La presentazione della denuncia è, infine, fondamentale perché qualche malintenzionato può rinvenire il documento e appropriarsi dello stesso per scopi imprecisati. Le autorità devono, quindi, essere informate quanto prima dello smarrimento/furto del passaporto.

Denuncia online per lo smarrimento del passaporto in Italia

Internet ha semplificato innumerevoli procedure burocratiche ed è, quindi, possibile presentare la denuncia di smarrimento del proprio passaporto anche online evitando, in questo modo, lunghe code e perdite di tempo. Come fare?

  • collegarsi alla pagina web di carabinieri o polizia e cliccare sulla voce “denuncia online”. Registrarsi inserendo i dati richiesti e compilare la relativa denuncia;
  • il sistema, al termine dell’intera procedura, rilascia il numero di protocollo;
  • recarsi, quindi, presso un ufficio di polizia (entro e non oltre le 48 ore) al fine di formalizzare la propria denuncia;
  • denuncia di smarrimento del proprio passaporto presso le autorità competenti.

La richiesta del duplicato del passaporto

Formalizzare la denuncia di smarrimento del proprio passaporto è fondamentale per richiederne un secondo. La domanda può essere presentata presso la stazione dei carabinieri o in Comune, mentre la rilevazione delle impronte è di competenza della polizia. Il nuovo documento può, quindi, essere ritirato presso l’ufficio passaporto della questura o del commissariato. Per ottenere il duplicato bisogna essere in possesso di: denuncia di smarrimento, domanda per il rilascio del duplicato, due fototessere recenti, bollettino postale pagato della somma di 42,50 euro e contrassegno telematico del valore di 73,50 euro.

Gli uffici postali sono, talvolta, sprovvisti del bollettino prestampato; in tal caso si può usare l’equivalente generico che deve essere compilato con i seguenti dati: intestatario “Mef, Dipartimento del Tesoro, Versamento dovuto per il rilascio del passaporto elettronico”, al conto corrente 67422808 e con causale “importo versato per rilascio passaporto elettronico“.

Il passaporto elettronico sostituisce, a partire dal 2010, il tradizionale documento. Si tratta, nello specifico, di un libretto in formato cartaceo provvisto di microchip; al suo interno sono riportati i dati anagrafici del titolare, la foto, le relative impronte digitali e la firma digitalizzata. Fanno, però, eccezione i bambini di età inferiore a 12 anni, le persone analfabete e tutti coloro che, previa presentazione di certificazione dedicata, non sono in grado di apporre la propria firma per motivi di natura fisica.
La stessa viene, quindi, sostituita in questi casi con l’espressione ‘esente’ che deve inoltre essere tradotta, come stabilisce la legge, in lingua inglese e francese.