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Imu e Tasi 2017: chi deve pagare, come e quando su prima e seconda casa

Imu e Tasi 2017

Imu e Tasi 2017: in arrivo tutte le informazioni su chi, sui codici, sui tempi e sulle modalità per chi deve pagare per la prima e per la seconda casa

Arrivate le novità su Imu e Tasi 2017. La scadenza prevista per il pagamento della seconda rata è fissato al 18 Dicembre, Lunedì. In assenza di variazioni di sorta, è previsto che venga versata una cifra corrispondente all’acconto precedentemente versato. Prima di recarsi agli sportelli con il documento debitamente compilato, viene raccomandato di controllare le aliquote presso il portale delle finanze. Qui di seguito esposte le informazioni su chi deve pagare, come deve pagare ed entro quando pagare per i possessori di prima e seconda casa. Importante è ricordare i codici da utilizzare per i pagamenti delle singole categorie.

Imu e Tasi 2017

I possessori di prima casa, come da legge, non pagano l’Imu. Questo avviene solo laddove la casa non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Se l’immobile appartiene a una delle tre categorie nominate pagherà l‘Imu in quanto casa di lusso. Imu e Tasi 2017 verranno normalmente pagate dai possessori di seconde case in base alle aliquote stabilite dai comuni in cui l’immobile si trova. Nessuno scatto previsto per la soggettività passiva dell’inquilino. Infatti si tratta di un’immobile ad esclusiva disponibilità del proprietario.

Case affittate. Gli intestatari pagheranno l’Imu stabilita in base alle aliquote previste dal Comune. Per il pagamento della Tasi è prevista invece una quota a carico del proprietario, stabilità dall’ente comunale nel 2015. In assenza di ciò si rischia di pagare il 90%. Qualora la Tasi venisse pagata in base all’aliquota del 2015, i proprietari pagherebbero solo il 10%, secondo quanto stabilito dal Comune, sempre che l’immobile non sia la casa principale del proprietario.

Imu e Tasi 2017 dovranno essere pagate anche dai proprietari di capannoni e altri fabbricati. Il pagamento viene sempre stabilito in base alle aliquote comunali. Se i capannoni sono in stato di locazione, la Tasi è demandata al conduttore dell’immobile, in una percentuale stabilita dal Comune. Box, garage e cantine non pagheranno né Imu, né Tasi, sempre che siano pertinenti all’abitazione principale e siano a norma di legge. In caso contrario, cioè che non siano appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, è previsto il pagamento.

Pertinenze e terreni

Per le pertinenze eccedenti sono previsti gli stessi pagamenti applicati ad altri fabbricati. Le aliquote sono stabilite sempre dall’ente comunale. Per i negozi pagano sia Imu che Tasi. Se il locale commerciale è in affitto, la Tasi è dovuta al conduttore in una percentuale stabilità sempre dal Comune. I terreni agricoli, posseduti e utilizzati da coltivatori diretti o da Iap non pagano né Imu né Tasi. Esenzione totale. Se invece sono affittati, sono soggetti a Imu, con quote stabilite dal Comune, ma non pagano Tasi e sono fuori dalla zona di imposizione della Tasi. I terreni agricoli sono infatti fuori dall’applicazione della Tasi.

Per i terreni edificabili il discorso è diverso. Sugli edificabili si pagano Imu e Tasi in base alle quote stabilite dal Comune. Le aree fabbricabili sono soggette a Tasi. Se queste sono sotto locazione, il loro detentore è obbligato a corrispondere il tributo.

Codici tributo

I codici tributo sono necessari a effettuare il versamento della somma prevista per il pagamento della tassa. Importante è non confondere i codici. Quelli per pagare la Tasi, previsti per il modulo F24 sono: 3958 per la casa principale. 3959 per i fabbricati rurali strumentali. 3960 per le aree fabbricabili e 3961 per gli altri tipi di fabbricati.

Codici tributo per il pagamento dell’Imu. 3912 per il pagamento della abitazione principale e relative pertinenze (pagamento da effettuarsi solo se l’immobile appartiene alle categorie A1, A8 e A9). 3914 per i terreni. 3916 per le aree fabbricabili. 3918 per altri tipi di fabbricati. In ultimo è previsto il codice 3925, a cui corrispondono gli immobili a uso produttivo, gruppo catastale D, allo Stato; similmente segue il codice 3930 per gli stessi immobili, gruppo catastale D, al Comune.