Un gesto che normalmente viene associato a un segno di affetto può assumere un significato completamente diverso se inserito in un contesto di persecuzione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, confermando la condanna di un uomo che aveva fatto recapitare due mazzi di fiori alla sua ex fidanzata, nonostante fosse già stato condannato in via definitiva per atti persecutori e fosse destinatario di un divieto di avvicinamento e di comunicazione con la donna.
La vicenda risale al 2022, quando l’uomo inviò due omaggi floreali in giorni diversi per fare gli auguri di buon onomastico all’ex compagna. Uno dei due mazzi era accompagnato da un biglietto contenente frasi ingiuriose e volgari, mentre l’altro riportava soltanto un messaggio di auguri. Per entrambi gli episodi è stato riconosciuto il reato di stalking.
Inviare un mazzo di fiori può essere stalking: la difesa e la decisione della Cassazione
Nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, la difesa aveva sostenuto che solo il secondo episodio, accompagnato dalle offese, potesse essere considerato molesto. Secondo i legali, il primo invio di fiori rappresentava semplicemente un gesto cortese, privo di contenuti offensivi o minacciosi.
I giudici, però, hanno respinto questa ricostruzione. Nella sentenza hanno ricordato che, dopo una precedente condanna definitiva per atti persecutori, è necessario che vengano commessi almeno due nuovi episodi per integrare nuovamente il reato, requisito che nel caso in esame è stato ritenuto soddisfatto.
Inviare un mazzo di fiori può essere stalking? Il contesto è determinante
La Cassazione ha sottolineato che il significato di un comportamento non può essere valutato in modo isolato, ma deve essere interpretato alla luce del rapporto esistente tra le persone coinvolte. Per questo motivo, anche il primo mazzo di fiori, apparentemente privo di contenuti minatori, è stato considerato una forma di indebita intromissione nella sfera personale della vittima. Secondo i giudici, quel gesto comunicava la volontà dell’uomo di non interrompere i contatti nonostante il divieto imposto dall’autorità giudiziaria, alimentando nella donna il timore di nuove persecuzioni.
La sentenza ribadisce così un principio già affermato in altre occasioni: anche comportamenti che, in astratto, possono apparire gentili o innocui possono integrare il reato di stalking quando vengono compiuti in violazione di un precedente divieto e all’interno di una situazione caratterizzata da atti persecutori.
