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Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica?

Emblema della Repubblica Italiana

Gli articoli della Costituzione che disciplinano il ruolo e le funzioni del Presidente della Repubblica

La corsa al Quirinale è ancora in alto mare e a breve ci sarà un nome che sostituirà quello di Sergio Mattarella, per almeno 7 anni. Il Presidente della Repubblica è diventato molto popolare negli ultimi due anni, ma a molti non è ancora chiaro quale siano il suo ruolo e le sue funzioni. La nostra fonte primaria, ossia la Costituzione, disciplina tale figura istituzionale con ben 9 articoli in cui sono spiegate tutte le funzioni del Presidente della Repubblica.

La figura del Presidente della Repubblica

Gli articoli 83, 84 e 85 disciplinano l’elezione del Presidente della Repubblica, la durata della sua carica e chi può essere eletto. Già a partire dall’articolo 87 si inizia a delimitare la figura di tale istituzione. L’art.87 recita al primo comma: “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale“.

Cosa fa il Presidente della Repubblica a livello legislativo

Le funzioni del Capo dello Stato si trovano nei comma succesivi dell’art. 87. Prima di tutto, il Presidente della Repubblica, può inviare messaggi alle Camere ed indire le elezioni delle nuove Camere e fissarne la prima riunione. L’Inquilino del Quirinale ha l’importante ruolo di studiare bene le leggi al fine di promulgarle, può inoltre autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Sempre per quanto riguarda le leggi, egli può promulgare led emanare anche i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Le altre funzioni e ruoli del Presidente della Repubblica

I comma finali dell’art. 87, recitano che il Presidente della Repubblica: “Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica“. Infine, un altro potere del Presidente della Repubblica è disciplinato dall’art. 88: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.