Sempre in più oramai cercano appartamenti in affitto già ammobiliati, questo tipo di questo accordo è ricorrente soprattutto nel caso di locazione ad uso abitativo e, in particolar modo, transitorio. Ad ogni modo, l’accordo di concedere all’inquilino anche la disponibilità dell’arredo può conseguire a qualsiasi tipo di contratto di affitto, sia esso a “canone libero” (durata di quattro anni rinnovabili), sia esso a “canone concordato o agevolati” (durata di tre anni), sia esso a “locazione ad uso transitorio” (stipulati per minimo un mese fino ad massimo diciotto mesi), oppure “locazione per studenti universitari” che possono essere stipulati per una durata da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore).
Un appartamento arredato in affitto, può essere ammobiliato solo parzialmente o in maniera completa. Nel primo caso, generalmente il proprietario provvederà a far trovare all’affittuario almeno l’arredo della cucina e del bagno. Se invece la casa è integralmente arredata, sarà completa anche di armadi, divani, struttura del letto e tutto ciò che serve per poterla immediatamente abitare. Ma in entrambi i casi, l’accordo tra le parti contenente la cessione dell’uso della mobilia può essere contenuto nello stesso contratto di locazione oppure contenuto in un accordo separato e distinto, il quale dovrà essere ugualmente sottoscritto e registrato all’Agenzia delle Entrate.
Sarà inoltre necessario, che nel momento immediatamente successivo alla stipula del contratto, che il locatore e l’inquilino verifichino insieme la funzionalità e l’integrità di tutti gli elementi di arredo. Sarà cura del locatore stilare un inventario, indicando analiticamente i beni presenti nell’immobile e il loro stato di conservazione. Questo inventario servirà per verificare, al termine della locazione, che tutti i beni siano restituiti nello stato in cui erano stati consegnati, salvo la normale usura derivante dall’uso.