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Cognome della madre, assegnato per la prima volta a Pesaro e Urbino

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Il Tribunale di Pesaro ha accolto il ricorso di una madre che chiedeva l'assegnazione del suo cognome al figlio, nonostante il disaccordo del padre.

La sentenza della Corte Costituzionale, per molti considerata “storica” rende illegittimo mettere ai figli, in automatico, solo il cognome del padre. La regola finora esistente è stata considerata discriminatoria nei confronti della donna e anche lesiva della dignità del nascituro. Ora verranno dati ai bambini i cognomi di entrambi i genitori, eccetto nel caso in cui madre e padre decidessero diversamente. In tal caso, potrà essere assegnato solo il cognome paterno oppure – e questa è una novità – esclusivamente quello materno. L’ordine dei cognomi viene deciso dai genitori, ma se tra i due non c’è accordo sarà necessario l’intervento di un giudice. La decisione presa dalla Corte Costituzionale mostra che la parità di genere si manifesta anche nella possibilità di trasmettere ai figli l’identità materna. È l’unico modo per perpetuare un pezzo di storia di ogni madre. La prima assegnazione in Italia è stata stabilita dal Tribunale di Pesaro e Urbino.

Cognome della madre, assegnato per la prima volta a Pesaro

Il Tribunale di Pesaro ha accolto il ricorso di una mamma, che chiedeva il riconoscimento anche del suo cognome, nonostante la contrarietà espressa dal padre del minore. Si tratta del primo caso di assegnazione del cognome materno dopo la pronuncia della Corte costituzionale. La decisione del Tribunale di Pesaro è stata presa nella giornata di giovedì 28 aprile e l’indomani è stata depositata. Con la nuova regola “il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”.

I legali della donna hanno ricordato che si tratta della prima decisione in materia in seguito alla pronuncia della Consulta, la quale “viene espressamente richiamata nel decreto del Tribunale di Pesaro, il quale ha ordinato all’Ufficiale dello Stato civile del Comune ove risiede il minore la modifica dello stato di nascita, aggiungendo il cognome materno”.