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Favoreggiamento dell'immigrazione: cosa prevede la legge

favoreggiamento all'immigrazione clandestina

Mimmo Lucano è stato arrestato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ecco cosa dice la legge italiana su questo reato.

Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace, in provincia di Reggio Calabria, è stato arresto la mattina del 2 ottobre 2018 per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. La Procura di Locri sta infatti indagando sulla presunta gestione illecita dei finanziamenti per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo a Riace. Le scelte di integrazione e convivenza messe in atto da Domenico Lucano avevano ricevuto forti critiche sia da una parte della popolazione di Riace, sia da esponenti politici di destra e estrema destra. Ciò che però è ora in discussione va al di là dell’indirizzo politico delle scelte di Lucano.

Reato di immigrazione clandestina, in cosa consiste

Con la legge 94 del 2009 si è introdotto in Italia il reato di immigrazione clandestina. Tale reato è parte del decreto legislativo 1998/286. L’articolo 10-bis del decreto regola il reato in questione. Stando alla norma, ancora in vigore, lo straniero che entra o si trattiene all’interno del territorio dello Stato italiano, violando le disposizioni di legge, debba essere punito con il pagamento di un’ammenda che può variare da 5mila a 10mila euro.

Secondo la legge non sono quindi previste forme di limitazione della libertà personale. Non sono autorizzati arresti o fermi di polizia per l’immigrazione clandestina: solo il pagamento dell’ammenda. È questo uno dei motivi per cui Matteo Salvini è ora indagato dalla Procura di Palermo. Il reato per cui accusava i migranti a bordo della Diciotti non prevede infatti, come punizione, la limitazione della libertà personale al quale li ha costretti.

La legge 94 del 2009 aveva, ai tempi, suscitato lo scalpore di molti intellettuali, che avevano lanciato un”Appello contro il ritorno delle leggi razziali in Europa“. Nell’appello si leggeva: “È stato sostituito il soggetto passivo della discriminazione, non più gli ebrei bensì la popolazione degli immigrati irregolari, che conta centinaia di migliaia di persone; ma non sono stati cambiati gli istituti previsti dalle leggi razziali“. A tal proposito la corte costituzionale aveva negato che lo stato di “migrante irregolare” potesse costituire, di per sé, una base di pericolo sociale.

Favoreggiamento all’immigrazione clandestina

Il reato di favoreggiamento è regolato dall’articolo 378 del codice penale. Si verifica quando un individuo aiuta un secondo soggetto, condannato per un qualsiasi reato, a sfuggire alla giustizia e inquina le prove. La pena per il favoreggiamento è commisurata a quella del reato commesso dal secondo soggetto.

Il favoreggiamento all’immigrazione clandestina è un particolare tipo di favoreggiamento. Tale reato è regolato dall’articolo 12 del Testo unico sull’immigrazione del 1998, secondo le modifiche della legge Bossi-Fini del 2002. In tale articolo si legge che chiunque “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15mila euro per ogni persona“.

Non sono però da considerarsi reato attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti di stranieri in condizioni di bisogno. Tale eccezione è regolata dall’articolo 54 del codice penale.