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Elezioni suppletive: cosa sono e come si vota

Elezioni suppletive: cosa sono?

Cosa sono le elezioni suppletive, come si svolgono e quando e chi può candidarsi? Tutte le informazioni sull'argomento.

Tra le diverse tipologie di elezioni, le elezioni suppletive sono probabilmente quelle meno note perché avvengono più di rado. Ma cosa sono esattamente, a cosa servono e come si svolgono?

Elezioni suppletive: cosa sono?

La legge 3 novembre 2017, n. 165, ha profondamente innovato il sistema di elezione delle Camere e ha previsto che, in caso di vacanza di un seggio attribuito in un collegio uninominale con sistema maggioritario, si proceda ad elezione suppletiva in quel collegio. Ovvero: le elezioni suppletive servono a coprire i posti vacanti in Senato o alla Camera dei deputati. Sono quindi indette quando rimangono scoperte alcune poltrone alle Camere e servono di conseguenza dei sostituti onde evitare che si generino squilibri politici.

I motivi dei posti vacanti possono essere diversi: solitamente perché un parlamentare riceve un altro incarico incompatibile (per esempio quello di commissario europeo) oppure per cause naturali che impediscono lo svolgimento delle funzioni di senatore o deputato, come una malattia invalidante o nei casi peggiori un decesso inaspettato.

Quando si svolgono

Le elezioni suppletive devono essere indette obbligatoriamente entro 90 giorni dalla data di vacanza della poltrona. Vi sono però delle eccezioni: se i 90 giorni cadono nel periodo compreso tra il 1°agosto e il 15 settembre è ammessa una proroga di non più di 45 giorni, ulteriore ed eventuale proroga di 90 giorni quando subito dopo la vacanza della poltrona si svolgono altre consultazioni elettorali nello stesso territorio.

I candidati

Come primo requisito da rispettare, il candidato per la Camera dei deputati deve aver compiuto il 25° anno di età e per il Senato il 40° anno di età. Oltre a ciò, il candidato deve rispettare l’articolo 1 del d.lgs 235/2012 sui divieti che impediscono di ricoprire cariche elettive. Questo prevede l’esclusione di chi ha riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti consumati o tentati.

Il contrassegno di ciascun candidato non va presentato al Ministero dell’Interno (a differenza di quanto avviene in occasione delle elezioni politiche generali), ma deve essere depositato insieme alla dichiarazione della candidatura presso l’Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o presso l’Ufficio elettorale regionale per il Senato. Gli adempimenti della cancelleria della Corte d’appello del capoluogo di regione sede dell’Ufficio centrale circoscrizionale (il cui ambito territoriale ricomprende il collegio uninominale interessato per le elezioni suppletive della Camera dei deputati) sono analoghi a quelli svolti dalle stesse cancellerie in occasione delle elezioni politiche ordinarie. Sono da considerarsi però sia la maggiore semplicità del procedimento di presentazione delle sole candidature uninominali nel collegio sia, ovviamente, l’inapplicabilità delle disposizioni sulle liste nei collegi plurinominali.

I partiti politici che si presentano alle elezioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai propri candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale. I documenti informatici contenenti i curricula vitae e i certificati penali devono poi essere comunicati all’apposita piattaforma informatica del Ministero dell’Interno.