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Bozza del Dpcm in vigore dal 15 giugno: ripartono sport e cultura

bozza dpcm 15 giugno

Sì alle competizioni sportive e alla riapertura di cinema e teatri: le disposizioni contenute nella bozza del Dpcm in vigore dal 15 giugno 2020.

La bozza del Dpcm in vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020 che il Premier Conte si appresta a firmare prevede la ripartenza dello sport e delle attività culturali. In particolare potranno riaprire cinema e teatri e riprenderanno gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse. Manca ancora il via libera alla riapertura delle discoteche.

Bozza del dpcm dal 15 giugno 2020

Lo svolgimento degli eventi sportivi ritenuti di interesse nazionale, a partire dal calcio e dalla Coppa Italia, dovrebbe in realtà riprendere già dal 12 giugno. Il tutto sarà consentito a porte chiuse, senza dunque la presenza del pubblico, e nel pieno rispetto dei protocolli emanati dalle singole federazioni. Via libera anche gli allenamenti degli atleti, sempre a porte chiuse. Dal 15 giugno si potranno poi svolgere gli sport di contatto nelle regioni che li ritengano compatibili con la situazione epidemiologica del loro territorio. Sempre su autorizzazione delle singole amministrazioni potranno riaprire anche i comprensori sciistici.

Dalla medesima data torneranno a riaprire anche sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Non solo: la riapertura riguarderà anche centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali che potranno riaprire al pubblico su indicazione della singola Regione. Come previsto ripartiranno anche le attività culturali e cinema, teatri e sale da concerto riapriranno le porte al pubblico.

Per evitare occasioni di contagio gli eventi dovranno svolgersi con posti a sedere pre-assegnati e distanziati in modo da garantire almeno un metro di distanza interpersonale. Il numero massimo di spettatori è fissato a 1.000 all’aperto e 200 al chiuso. I singoli territori potranno comunque stabilire un numero differente in base alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi.

Quanto alle discoteche, esse rimarranno ancora chiuse fino al 14 luglio in quanto considerati luoghi di assembramento. Allo stesso modo fiere e congressi dovranno ancora aspettare per ripartire anche se le singole Regioni possono prevedere una data diversa per la loro ripresa. Queste ultime

Il testo della bozza del decreto

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

É consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.

É consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni.

A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili.

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte.

Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo possono essere svolte a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

I Paesi del ‘comma 1’ sono gli stati membri dell’Unione Europea; stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano; Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord, Serbia.