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Contravvenzione codice della strada l.689/81: cosa significa?

codice della strada

In tema di contravvenzione del codice della strada esiste la tanto discussa maggiorazione applicata dalla legge 689/81: vediamo di cosa si tratta.

Il codice della strada, anche se per molte persone sembra un optional, è una di quelle cose atte a salvare la vita di tutti gli automobilisti. Viene affrontato per la prima volta, nella nostra vita, durante le lezioni per prendere la patente. Anche se nessuno, da giovane, dà molto peso allo studio del codice della strada.

Esso infatti viene considerato non interessante, utile solo per superare il test e poi essere dimenticato. Quello che interessa sono le lezioni di guida. Eppure, a parte le lezioni basilari su precedenza, frecce e sorpasso che tutti conoscono – ma che in pochi rispettano – ci sono molte nozioni utilissime. Anche, semplicemente, per evitare di beccarsi una multa.

La contravvenzione codice della strada l.689/81

Spesso ci si imbatte in contravvenzioni per semplice ignoranza. Non si sa che non si può parcheggiare in un certo posto, non si conoscono i limiti massimi o minimi e, addirittura, alcuni cartelli stradali. Se si conoscesse il codice della strada più a fondo, queste cose non solo si potrebbero evitare, ma sapremmo anche cosa aspettarci in casi particolari. Come nel caso del recapito di una cartella esattoriale “strana”.

La burocrazia, si sa, non è una lingua molto semplice. Quando però è collegata a multe, tasse, imposte e cartelle, fa ancora più paura. Che cosa significa, quindi, quando riceviamo una cartella esattoriale con la dicitura “contravvenzione codice della strada l.689/81”? Una multa, senza dubbio, ma perché scritta in quella maniera così strana?

Le maggiorazioni delle contravvenzioni stradali

In tema di contravvenzioni del codice della strada, poi, esiste anche un caso particolare che obbliga a pagare qualcosa in più. Si tratta della tanto discussa maggiorazione applicata alle cartelle esattoriali prevista dall’art. 27. Insieme alla sanzione prevista per la multa non pagata, sono spesso applicati anche dei rialzi onerosi.

Lo scopo è quello di far pagare maggiormente colui che ha subito la contravvenzione. Infatti, questi “avvertimenti” vengono spesso notificati appositamente a distanza di diverso tempo dalla sanzione stessa. In questo modo, viene determinato il crescere di suddette maggiorazioni, fino ad arrivare a importi sproporzionati tra la sanzione d’origine e quella finale.

Cos’è la contravvenzione codice della strada l.689/81?

E qui arriviamo al titolo di questo essenziale articolo informativo. E all’importanza non solo del codice della strada, ma anche dell’informarsi su tutto quello che gli gira intorno. Stiamo proprio parlando della maggiorazione prevista dall’art. 27 della legge 689/81. Questa legge applica alle cartelle esattoriali per multe in violazione al codice della strada maggiorazioni fino a raggiungere importi esorbitanti.

L’art. 27 di questo disegno di legge dispone che in caso di ritardo del pagamento vi sia una maggiorazione di un decimo della sanzione per ogni semestre. Ciò avviene a partire dal momento in cui la sanzione è divenuta esigibile. In questo modo, l’importo oltre a essere raddoppiato per il mancato pagamento della multa è appesantito da questa sanzione Comunale.

L’illegittimità della maggiorazione

Molto importante è controllare che assieme alla sanzione non abbiate pagato anche questo incremento. Questa multa extra, infatti, è stata definita una maggiorazione illegittima a seguito di numerose sentenze della Corte di Cassazione ed è possibile, attraverso il Codacons, fare ricorso e farsi rimborsare la cartella esattoriale maggiorata.

Per agire è sufficiente iscriversi sul portale dedicato e fornire la documentazione richiesta a supporto del ricorso. Si potrà scaricare on line il fac-simile della domanda di rimborso e il fac-simile dell’istanza. Su questi documenti dovrete inserire i vostri dati anagrafici e il numero della cartella esattoriale che avrete già pagato. L’istanza andrà spedita con una raccomandata a/r sia al Comune di provenienza che all’Ente per la riscossione dei tributi (es. Equitalia, Tributiitalia, etc.).

In caso di mancata risposta o di risposta negativa si potrà agire attraverso il Giudice di Pace. Ovviamente, come sempre in questi casi, dovrete essere tempestivi. Se si intende praticare un ricorso, questo dovrà essere proposto entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale. In caso contrario, perderete ogni diritto e il vostro caso andrà in prescrizione.

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