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Coronavirus, nuova ordinanza in Lombardia: stop cantieri, uffici e mercati

Coronavirus nuove ordinanza Lombardia

La nuova ordinanza contro il coronavirus in Lombardia, chiudono i cantieri e le strutture ricettive

L’emergenza coronavirus ha colpito la Lombardia come nessun’altra regione in Italia e da giorni si prevedeva una nuova ordinanza che è arrivata questa sera, sabato 21 marzo. “Regione Lombardia, d’accordo con i sindaci del nostro territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus”, così il presidente della Regione, Attilio Fontana, dopo un confronto avuto oggi in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dell’Anci Lombardia e dell’Upl e i rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

La nuova ordinanza in Lombardia

La nuova ordinanza, come riportato da Fontana, entrerà in vigore già da domani, domenica 22 marzo e, salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica, sarà valida fino al 15 aprile. Questa conferma il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, fatto salvo il distanziamento, e conseguente ammenda fino a 5mila euro; la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali; la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti; la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona; la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza; la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza; il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari; la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati; il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.