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Cassa integrazione per Coronavirus: come funziona e come richiederla

cassa integrazione giugno

Tra i provvedimenti del Decreto Cura Italia, vi è la cosiddetta "cassa integrazione per Coronavirus. Tutti i dettagli su come funziona e come richiederla.

Cassa integrazione COVID-19: cosa dice il Decreto Cura Italia?

Il Decreto Cura Italia o decreto marzo, contenente le prime misure economiche (per 25 miliardi) per contrastare la crisi lavorativa derivante dalle misure restrittive per l’emergenza epidemiologica, prevede tra gli strumenti anche la cassa integrazione.

Detto questo, sono diversi i tipi di cassa integrazione a cui possono accedere le aziende per far fronte al pagamento degli stipendi in assenza di attività. La cassa integrazione è il più importante tra gli ammortizzatori sociali e si distingue in:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o CIGO;
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o CIGD;
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o CIGS.

Partiamo da quest’ultima per chiarire subito che non è uno strumento utilizzabile nell’emergenza Coronavirus.

La CIGS, infatti, riguarda le aziende che stanno affrontando un processo di riorganizzazione ed è rivolto alle imprese industriali, edili e artigiane che abbiano occupato, nel mese precedente alla domanda, più di 15 dipendenti. Se invece le imprese richiedenti sono appartenenti ai settore del commercio, delle agenzie di viaggio e del turismo devono aver occupato più di 50 dipendenti.

Per l’emergenza da COVID-19, dunque, non è questa la strada praticabile. Per questo motivo il governo si è concentrato su CIGO e CIGD. Vediamo in che modo.

Cassa integrazione ordinaria COVID-19

La cassa integrazione ordinaria COVID-19 è prevista per 9 settimane al massimo (anche se si ipotizza un prolungamento) e dovrà essere utilizzata entro il 31 agosto 2020.

Riguarda i lavoratori occupati alla data del 23 febbraio 2020, dunque per ora sono esclusi dal trattamento i dipendenti assunti dal 24 febbraio in poi.

Le aziende che possono farne richiesta devono aver sospeso del tutto le attività o ridotto l’orario di lavoro dei propri dipendenti a causa delle misure restrittive imposte dal governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.

La cassa integrazione ordinaria garantisce al lavoratore uno stipendio pari all’80% di quello normalmente percepito, e la domanda deve essere fatta dal datore di lavoro all’INPS.

Chi ha diritto alla cassa integrazione ordinaria?

Hanno diritto di accesso alla CIGO, le seguenti attività:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

La cassa in deroga riguarda 2,5 milioni di lavoratori che normalmente sarebbero esclusi dallo strumento della cassa integrazione ordinaria, perché occupati in imprese non incluse nell’elenco delle attività aventi diritto alla CIGO.

Anche in questo caso la durata massima è pari a 9 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020 (ma il prossimo decreto aprile potrebbe prevedere un prolungamento). Identico anche il trattamento economico.

La liquidazione di questo strumento si complica perché pure essendo il pagamento in capo all’INPS, la domanda deve essere fatta presso le Regioni, o le Province autonome, presso cui l’azienda ha sede. Le Regioni non si stanno attivando simultaneamente e tempestivamente e alcune sono in forte ritardo. L’erogazione ai lavoratori entro il 15 aprile sembra dunque a rischio.

Cassa integrazione: la circolare INPS 47/2020 con le istruzioni per le domande

La circolare INPS n. 47/2020 fornisce riguarda le istruzioni per la richiesta delle aziende sia della cassa integrazione guadagli ordinaria (CIGO) sia per la cassa integrazione in deroga (CIGD).

Entrambe le richieste devono essere fatte utilizzando la causale “COVID 19 nazionale”.

L’INPS informa che per la CIGO non è necessario:

  • dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell’evento;
  • comunicare la data di ripresa della normale attività;
  • presentare la relazione tecnica;
  • compilare la scheda causale.

L’INPS ricorda che la CIGO può essere erogata per un massimo di 9 settimane nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e i dipendenti che ne hanno diritto devono essere stati assunti prima del 23 febbraio 2020 (ma con il nuovo decreto aprile, allo studio del governo, le tutele potrebbero essere estese anche a chi è stato assunto dopo quella data, NdR).

Per le aziende che non possono accdere alla CIGO è prevista, come detto, la cassa integrazione salariale in deroga da richiedere alle Regioni e delle Province autonome. Anche in questo caso per una durata massima di 9 settimane.

La Cassa in deroga, per chi ha più sedi in cinque o più Regioni, la domanda deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Cassa integrazione e ABI: anticipo fino a 1.400 euro dalle banche

Sindacati, imprese, ABI e ministra del Lavoro, hanno firmato una convenzione che consente alle banche di anticipare la cassa integrazione, fino ad un massimo di 1.400 euro per lavoratore. In questo modo i primi pagamenti dovrebbe arrivare ai lavoratori entro Pasqua.

L’importo di 1.400 dovrà essere parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (quindi ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), è da erogare in proporzione nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Per poter ottenere il pagamento da parte della banca, questa deve aver aderito alla convenzione. Se la propria banca non ha aderito ci si può rivolgere ad altro istituto di credito.

La procedura per l’anticipo di 1.400 euro è la seguente:

  • l’azienda fa domanda all’INPS;
  • il lavoratore, attraverso la modulistica della propria banca reperibile e trasmissibile online, fa domanda dell’anticipazione;
  • le banche anticipano fino a 1.400 euro;
  • l’INPS verserà poi alle banche l’importo corretto;
  • se l’importo anticipato dalle banche sarà inferiore a quello effettivo, la parte eccedente verrà accreditato sul conto del lavoratore direttamente dalla banca, che avrà 7 mesi per effettuare il conguaglio.

Leggi anche il nostro approfondimento sul “Bonus di 600 euro dell’INPS per le Partite Iva“.