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L'Ue schiaffeggia (ancora) l'Italia: la sentenza shock

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Requisito 10 anni di residenza e reddito di cittadinanza: la sentenza della Corte UE

La Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata su una questione che tocca diritti sociali e pari opportunità: il requisito di residenza di dieci anni previsto dalla normativa italiana per beneficiare del reddito di cittadinanza è stato giudicato fonte di discriminazione indiretta quando applicato ai titolari di protezione internazionale. La controversia nasce da un caso concreto in cui un beneficiario di protezione sussidiaria ha visto revocato il sostegno dall’INPS per non aver maturato il periodo di residenza richiesto.

Contesto e oggetto della controversia

Il nodo del contendere riguarda l’articolazione normativa introdotta, tra l’altro, dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, che impone il requisito della residenza decennale come condizione per ottenere il sussidio. Nel caso analizzato, la misura amministrativa che ha portato alla revoca è stata portata davanti a un giudice nazionale che ha chiesto l’interpretazione della Corte di Lussemburgo.

La questione sollevata è se una norma apparentemente neutra, applicata in termini identici a tutti i richiedenti, produca di fatto uno svantaggio rilevante per i cittadini stranieri titolari di protezione.

Il profilo giuridico

La Corte ha ritenuto che la misura di contrasto alla povertà, oltre a essere un strumento di inclusione lavorativa, si collega al principio di uguaglianza tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro.

Pur non essendo discriminatoria nella formulazione, la regola ha un impatto prevalentemente sugli stranieri e quindi costituisce una discriminazione indiretta vietata dalla normativa europea, tra cui la direttiva 2011 sulla protezione internazionale.

Motivazioni della Corte e rifiuto delle giustificazioni italiane

I giudici di Lussemburgo hanno respinto l’argomentazione secondo cui la limitazione sarebbe giustificata dagli oneri amministrativi ed economici per lo Stato. Secondo la Corte, la concessione di una prestazione sociale comporta gli stessi costi per l’ente erogatore indipendentemente dallo status del beneficiario, per cui il requisito dei dieci anni non appare oggettivamente proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.

Precedenti e sviluppi procedurali

Questa pronuncia si inserisce in una traiettoria già avviata: infatti la Corte aveva espresso perplessità simili in una decisione di luglio 2026 e la Commissione europea aveva attivato una procedura di infrazione per motivi analoghi. La sentenza del 7 maggio 2026 ribadisce dunque la linea interpretativa comunitaria sul rispetto del principio di parità di trattamento in materia di accesso al lavoro e alle prestazioni sociali.

Impatto pratico e ricadute sull’amministrazione

Sul piano operativo, la decisione obbliga gli organi nazionali a riconsiderare i criteri di accesso: gli uffici competenti dovranno valutare come allineare le norme nazionali al quadro europeo per evitare discriminazioni di fatto. Per i beneficiari di protezione internazionale la sentenza apre la strada a una tutela più ampia e a potenziali riammissioni di pratiche precedentemente respinte.

Cosa cambia per i destinatari

Per chi ha ottenuto protezione sussidiaria o internazionale, il verdetto significa che il possesso di uno status di protezione non può essere usato come criterio che, seppur neutro in apparenza, limiti l’accesso a misure di integrazione economica e lavorativa. Sul piano individuale, ciò può tradursi nel riavvio di procedure di accesso al reddito e in nuove valutazioni amministrative delle domande già respinte.

In sintesi, la pronuncia della Corte UE pone un freno alle regole nazionali che producono effetti discriminatori indiretti e segnala la necessità di riformulare i requisiti affinché siano oggettivamente giustificati e proporzionati. Il verdetto del 7 maggio 2026 rappresenta, quindi, un riferimento decisivo per chi si occupa di diritti sociali, integrazione e legislazione sulle prestazioni di sostegno al reddito.