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Coronavirus, pubblicato decreto-legge sulla ripartenza dal 18 maggio

decreto legge

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge sulle “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 il testo integrale del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 in merito alle “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Cosa prevede il decreto-legge

Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il nuovo decreto-legge che ha fatto seguito all’accordo tra Governo e Regioni in merito alla fase di ripartenza che avrà il via il prossimo 18 maggio. Ebbene, tale decreto delinea il quadro normativo a livello nazionale, all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

A proposito di spostamenti, a partire dal 18 maggio gli spostamenti all’interno della regione non saranno soggetti ad alcun tipo di limitazione. Bisogna comunque ricordare che lo Stato o le Regioni potranno comunque adottare delle misure limitative dal punto di vista della circolazione in aree in cui si evidenza un particolare aggravamento della situazione. Fino al 2 giunto, inoltre, continueranno ad essere vietati gli spostamenti tra regioni, eccetto comprovate esigenze lavorative, di salute o urgenza. Resta invece consentito in ogni caso il rientro al proprio domicilio.

Come si evince sempre dal decreto-legge, inoltre: “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”. Tali norme sono da considerarsi valide anche per gli spostamenti da e verso l’estero.

Confermato il divieto di mobilità dalla propria dimora per tutte le persone in quarantena per per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al coronavirus, “fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”. Continuerà, inoltre, ad essere vietato l’assembramento di persone, mentre per quanto riguarda le funzioni religiose potranno essere svolte nel “rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio”.

Per quanto riguarda le attività economiche e produttive, inoltre, a partire dal 18 maggio dovranno svolgersi nel “rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività economiche , produttive e sociali in condizioni di sicurezza, inoltre, le regioni si occuperanno di monitorare giornalmente l’andamento della situazione nei propri territori.