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Sei insufficienze e Tar annulla la bocciatura: "La scuola non ha supportato con corsi di recupero"

I giudici amministrativi, in linea con un principio del consiglio di Stato, accolgono il ricorso dei genitori

I giudici amministrativi, in linea con un principio del consiglio di Stato, accolgono il ricorso dei genitori

La bocciatura deve essere un’eccezione, la promozione la regola“. Partendo da questo principio, già affermato dal Consiglio di Stato, il Tar Lazio ha evitato di far ripetere in automatico l’anno ad una studentessa delle scuole medie di Tivoli, malgrado avesse collezionato sei insufficienze.

Ad avviso dei giudici amministrativi, la mancata ammissione non deve essere un provvedimento afflittivo, ma educativo.

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Sei insufficienze

A beneficiare dell’orientamento dei giudici amministrativi è stata una ragazza della prima media che aveva mancato l’obiettivo della sufficienza in geografia, francese, matematica, scienze, inglese e musica.

Per l’intero collegio dei professori era da bocciare. Ma i genitori hanno cercato e trovato un giudice a Berlino. Nel ricorso hanno chiesto e ottenuto dal Tar Lazio l’annullamento del provvedimento. Dai documento relativi alla bocciatura messi a punto dai docenti, emerge che “nel corso dell’anno la ragazza ha avuto una frequenza regolare“, a scuola il comportamento è stato “buono“. L’impegno tuttavia si è rivelato “scarso e inadeguato, sia nell’esecuzione dei compiti che nello studio“.

Secondo il Tar i professori, però, non avrebbero considerato il percorso della studentessa dall’inizio alla fine: “L’alunna, dal primo mese di scuola fino al termine delle lezioni, ha visto incrementare le proprie conoscenze e migliorare i propri voti“, scrivono i giudici nella sentenza. “La scuola ha anche le sue responsabilità per non aver messo a disposizione “sistemi di ausilio e di supporto per il recupero“.

Le reazioni e il precedente

Per il ministro dell’Istruzione Valditara, è necessario evitare invasioni di campo. Matteo Salvini parla di una scelta sbagliata: “Diseducativa, irrispettosa del lavoro degli insegnanti che per un anno hanno seguito la ragazza. La promozione è un diritto’??? Da papà, non penso che così facendo i genitori abbiano aiutato la loro figlia a crescere. Vorrei conoscere questi giudici“.

Il Tar si è mosso in realtà in linea con una sentenza del Consiglio di Stato del 2020, la n. 4107. In quell’occasione il Cds aveva stabilito che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati, senza successo, tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come previsto dall’articolo 6 del Dlgs. n. 62/2017 “e solo se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero, in un più ampio periodo scolastico, risulti irrimediabilmente sfavorevole“.

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