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Indennizzi per gli investitori, chi ne ha diritto e a quanto ammontano?

Indennizzi risparmiatori: a chi spettano

Il Decreto del ministro dell’Economia del 10 maggio 2019 stabilisce la via per l’erogazione degli indennizzi a favore dei piccoli investitori (circa 300 mila) rimasti danneggiati. A chi spettano e a quanto ammontano?

In Italia si inizia a parlare di “risparmio tradito” nel 2003, quando la prima società del gruppo Parmalat, la Parmalat s.p.a., è stata posta in amministrazione straordinaria facendo perdere i risparmi a migliaia di italiani. A questo, sono seguiti episodi simili, che hanno visto i default di Cirio, Giacomelli, Finmek, La Veggia, Viatel, Carrier1, Exodus e Lehman Brothers. Questo, senza dimenticare i molti che, fidandosi della solidità di uno Stato che prometteva interessi elevati, hanno acquistato obbligazioni Argentina. Per non parlare, infine, di chi ha comprato bond greci, o si è invece rifugiato nei diamanti, o ha investito in subordinate o azioni di istituti di credito, successivamente posti in Amministrazione Straordinaria o Liquidazione Coatta amministrativa.

L’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (Fir), al quale si rivolgono azionisti e possessori delle obbligazioni subordinate per potersi rifare di quanto perso, è regolato dal decreto del ministro dell’Economia del 10 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 giugno successivo. Tale decreto determina, più in particolare, la via per l’erogazione degli indennizzi a favore dei piccoli investitori (circa 300 mila) rimasti danneggiati dai crack delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta dopo il 16 novembre 2015 e prima del 2018.

Chi ha diritto agli indennizzi?

Il decreto chiarisce che il “ristoro” automatico andrà solo a persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100 mila euro o con reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore a 35 mila euro nel 2018. Il che pure alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, come anche alle microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio sempre annuo non superiori a 2 milioni.

Necessita, come ovvio, che alla data di risoluzione o di liquidazione delle banche gli aventi diritto risultassero possessori degli strumenti finanziari – azioni e obbligazioni subordinate – emessi dagli stessi istituti di credito e che, in seguito, li abbiano continuati a detenere. Hanno parimenti diritto eventuali loro familiari (coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto e parenti entro il secondo grado), che abbiano acquisito gli strumenti finanziari dai risparmiatori per trasferimento con atto tra vivi dopo la data di risoluzione o liquidazione delle banche e che abbiano continuato a detenerli. Lo stesso diritto è concesso anche ai successori per causa di morte delle persone fisiche individuate in precedenza che abbiano acquisito gli strumenti finanziari delle banche dopo la data di risoluzione o liquidazione delle banche e che abbiano continuato a detenerli.

Per tutti gli altri risparmiatori, invece, è previsto un rimborso semi-automatico, nel senso che dovranno registrarsi sul portale fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e presentare una domanda a una Commissione tecnica di esperti creata ad hoc, allegando tutte le prove di avere subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme del TUF (testo unico in materia finanziaria).

Non sono, invece, da considerarsi risparmiatori i soggetti che esercitano l’attività d’intermediazione finanziaria, come gli istituti di credito e le loro controparti qualificate.

A quanto ammonta l’indennizzo?

L’indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato. Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Anche qui devo detrarsi gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto, nonché la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un buono del Tesoro poliennale di durata equivalente comunicata dal FITD, determinata ai sensi dei commi 3, 4, 5 dell’art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

Oltre a tale indennizzo, c’è da chiedersi per chi ha investito in questi titoli se vi siano altre strade per ottenere il residuo. Oggi, dopo una prima vittoria per un’azionista Carife si confronti di Banca BPER s.p.a (Trib. Ferrara sentenza n. 533/18), ossia l’istituto di credito che, sia pure in parte, è succeduto alla Cassa di Risparmio di Ferrara, sembra che le strade sia bloccate.

La giurisprudenza si è consolidata nell’affermare che gli istituti di credito che sono succeduti a quelli finiti in Amministrazione Straordinaria o liquidazione coatta Amministrativa, non sono passivamente legittimati e non rispondono per le azioni emesse da quelle banche.

Non è questa l’opinione di chi scrive, il quale, con i suoi soci dello studio BDF di Ferrara e Bologna, ha vinto una causa per un’azionista Carife contro BPER s.p.a., l’istituto di credito che è succeduto alla Cassa Risparmio di Ferrara s.p.a., e ha proposto appello a Bologna contro una decisione del Tribunale di Ferrara, che si è invece uniformato all’orientamento giurisprudenziale di cui si parlava. Ma ci vorranno almeno due anni prima che la Corte d’appello di Bologna si pronunci in materia.

Tornando al FIR, la domanda di indennizzo potrà essere presentata, sulla base del Il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 sull’emergenza coronavirus fino al 18 giugno 2020.