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Elezioni 2018: è reato portare il cellulare in cabina

elezioni 2018

Sarà vietato portare in cabina il cellulare durante il voto del 4 marzo. Si rischia una sanzione di 15mila euro

Alle prossime elezioni 2018 sarà vietato portare il cellulare in cabina. I trasgressori rischiano una sanzione di 15mila euro, senza carcere. Il presidente del seggio ha il compito di invitare l’elettore a lasciare il suo dispositivo, insieme ai documenti, in custodia. Ovviamente, questi saranno poi restituiti all’uscita. Comunque, non sono previste conseguenze penali per il presidente che viene meno al suo compito.

Elezioni 2018 divieto cellulare

Entrare in cabina elettorale col cellulare è reato. Non sarà di nessun aiuto minimizzare l’accaduto chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione, con la sentenza 9400 depositata il primo marzo, ha confermato la scelta della Corte d’Appello. Questa si era limitata a tramutare la pena detentiva in pecuniaria per la violazione della legge sulla segretezza del voto dell’articolo 1 legge 96/2008. Chi sgarra, rischia una pena di 15mila euro.

Chi minimizzava tutto questo, negava la consumazione del reato. L’argomentazione era che il vero colpevole era il presidente del seggio. Egli, infatti, ha sempre il compito prevenire l’azione con l’invito a non portare in cabina mezzi di riproduzione visiva. Cosa che, nei casi che sono saltati fuori, non era avvenuta. Un imputato aveva chiesto la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ma i giudici, della quinta sezione penale, hanno deciso di respingere però il ricorso.

Suprema corte

La Suprema corte ha sancito e riconfermato che il presidente di seggio deve invitare l’elettore a lasciare i cellulari in custodia come col documento di identità. Ovviamente, entrambi verranno restituiti al proprietario dopo il voto. E non è prevista nessuna conseguenza penale per il presidente che dovesse mancare al suo dovere. Invece, l’elettore che porta in cabina il suo dispositivo cellulare (o altri aggeggi con i quali si può effettuar fotografie) non ha margini per cavarsela senza conseguenze. Infatti, il divieto, in caso di violazione, fa scattare subito il reato. E l’imputato era andato anche oltre, attuando il pericolo che il precetto penale intende scongiurare, fotografando la sua espressione di voto. Azione che, invece, non può essere valutata di particolare tenuità.

Non è passata nemmeno la domanda di applicazione del regime di favore sulle sanzioni. Questa era stata introdotta dal comma 1 bis nell’articolo 459 del nuovo codice di rito penale. Nell’eventualità di procedimento per decreto penale, la norma lascia al giudice la possibilità di determinare la sanzione sostitutiva. Questa non è più effettuata più in termini generali (250 euro al giorno) ma in misura variabile. Ossia, da un minimo di 75 euro al triplo della cifra. Questa variazione dipende a seconda delle condizioni economiche e familiari del colpevole. Si tratta di un trattamento che, ad avviso del ricorrente, va applicato su tutti i casi di trasformazione della pena detentiva in pecuniaria. Quindi, anche nell’ambito del rito abbreviato.

La Cassazione ha però affermato che l’intenzione del legislatore, nell’aggiungere il comma 1-bis all’articolo 459, era, con lo scopo deflattivo, di rendere più semplice una definizione contratta del processo penale. Il legislatore ha dunque permesso un’ulteriore contrazione della sanzione. Questa può essere già abbassata in misura maggiore rispetto ai riti semplificati. Ossia, della metà, e non di un terzo come nell’eventualità di giudizio abbreviato oppure di patteggiamento.