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La multa per gli over 50 non vaccinati si potrà pagare dopo 260 giorni facendo opposizione

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Con la possibilità di contraddittorio offerta dal decreto, gli over 50 non vaccinati potranno pagare la multa di 100 euro anche dopo 260 giorni.

I soggetti over 50 che entro l’1 febbraio non saranno completamente vaccinati e saranno dunque passibili della multa da 100 euro, potranno pagare quest’ultima anche dopo 260 giorni: le norme varate dal Ministero della Salute prevedono infatti una fase di contraddittorio in cui il cittadino può contestare la sanzione e portare avanti un’opposizione che può durare oltre 8 mesi.

Multa per i non vaccinati dopo 260 giorni

Il meccanismo prevede che il Ministero della Salute fornisca all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti inadempienti, anche acquisendo direttamente dal sistema tessera sanitaria le informazioni relative alle somministrazioni acquisite giornalmente dall’anagrafe vaccinale. Il Ministero invierà quindi una comunicazione a coloro che non hanno effettuato il vaccino che potranno trasmettere alla Asl competente l’esenzione o il differimento dell’obbligo vaccinale entro dieci giorni.

Il soggetto potrebbe per esempio dimostrare che non c’erano i posti per vaccinarsi entro la data stabilita nel decreto (1 febbraio) oppure di essere in possesso di un’esenzione medica. L’Azienda sanitaria dovrà quindi far sapere all’Agenzia delle Entrate se ha accettato le ragioni, anche qui entro dieci giorni.

Multa per i non vaccinati dopo 260 giorni: il meccanismo

Anche se però l’Asl dà responso negativo, la partita non è finita. Le Entrate devono infatti notificare via PEC o raccomandata A/R l’avviso di addebito con titolo esecutivo entro 180 giorni, e il destinatario potrà pagare entro 60 giorni. Sommando i dieci giorni dell’invio delle ragioni, i dieci in cui l’Asl trasmette l’esito all’AdE, i 180 in cui quest’ultima ha tempo per inviare la multa e i 60 in cui il soggetto può pagare, ecco che si arriva a 260 giorni.

Ma la cosa potrebbe andare ancora di più per le lunghe se il multato si appella al giudice di pace entro 30 giorni chiedendo la sospensione dell’avviso di addebito. Se non lo fa oppure il giudice non accoglie l’istanza, le Entrate potranno avviare l’iter per il recupero coattivo della somma maggiorata delle spese successive.