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Reddito di cittadinanza, come cambia il modulo di domanda per ottenere il sussidio?

Come cambia la modulistica per l RdC

Dopo due lavori rifiutati addio beneficio e nuovo step temporale dopo una condanna per chiederlo di nuovo: come cambia il Reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza sarà modificato dopo la vittoria elettorale del centrodestra guidato da Giorgia Meloni, ma come cambia già oggi e in concreto il modulo di domanda per ottenere il sussidio? L’aggiornamento a cura dell’Inps è stato già effettuato per i “parametri” penali di riferimento. Tuttavia il modulo necessario per fare domanda per il reddito di cittadinanza e per la pensione di cittadinanza è diverso dal precedente. Lo spiega il messaggio numero 3684 del 7 ottobre 2022 dell’Inps: lo scopo per ora non è politico, ma  “integrare le novità introdotte dalla legge di bilancio 2022, approvata dal Parlamento il 30 dicembre 2021”. 

Come cambia il Reddito di cittadinanza

Il primo cambiamento è quello della semplificazione del “Quadro F”. Che significa? Che il modulo per la misura del M5S è stato modificato per quel che riguarda “le informazioni sulle misure cautelari e sulle condanne definitive del beneficiario e del suo nucleo familiare, per i reati che sono stati stabiliti dalla legge di bilancio”. Adesso i dati del richiedente sono separati da quelli del nucleo familiare. Il primo ha una casella con cui confermare di “non essere stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, né a condanna definitiva per alcuni specifici reati”. Il nucleo familiare dovrà fornire i dati su eventuali membri “detenuti in carcere, ricoverati in istituti di cura di lunga degenza (o altre strutture residenziali), oppure disoccupati a seguito di dimissioni volontarie”. 

Tutti i reati che innescheranno la revoca

Ma perché? Perché la legge di bilancio 2022 ha modificato le norme sui controlli in ordine a condanne che possono far scattare “la revoca del reddito di cittadinanza”. Quali reati innescano la revoca? Fanpage spiega che sono “quelli previsti dal decreto legge n.4 del 2019, al comma 3 dell’articolo 7”. Più specificatamente “i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati“. 

Le altre modifiche sostanziali

Chi venisse condannato per questi reati si vedrà sospendere la misura cara a Beppe Grillo e dovrà “restituire quanto si è ricevuto”. In più, non potrà chiedere di nuovo il reddito di cittadinanza prima che siano passati dieci anni dalla condanna. Si è proceduto anche a ridurre il numero di offerte di lavoro rifiutabili prima di perdere il reddito, che sono scese da tre a due, fino al coinvolgimento dei Comuni nell’impiego delle persone che percepiscono il Rdc.