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Coronavirus, sconto affitti: le regole da seguire per gli inquilini

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Sconto sugli affitti durante l'emergenza coronavirus: cosa devono fare gli inquilini degli immobili per richiederlo?

L’emergenza coronavirus e la seguente chiusura di molte attività lavorative, ha messo in difficoltà molti inquilini di case in affitto che improvvisamente non sono stati più in grado di pagare il canone mensile. Una situazione ampiamente diffusa su scala nazionale per ovviare alla quale era stato reso possibile l’accordo tra affittuari e proprietari di casa per uno sconto della somma dovuto per la locazione in questo periodo di grande difficoltà. Un atto tra le parti da registrare all’Agenzia delle Entrate. Molti però sono i dubbi legati a questa pratica, soprattutto per quanto riguarda le regole alle quali gli inquilini possono appellarsi. Quali sono, dunque, le norme da seguire per chi vuole chiedere uno sconto sugli affitti durante l’epidemia di coronavirus?

Coronavirus e sconto affitti: le regole

Iniziamo subito col dire che la possibilità di ottenere sconti sull’affitto in caso di difficoltà di pagamento da parte dell’inquilino non è prevista da nessuna norma di legge che riconosce un diritto per gli inquilini o un obbligo per i proprietari di rivedere l’ammontare del canone. Nessuna agevolazione per i pensionati né per chi ha lasciato la casa nella sede di lavoro e effettua smart working altrove. Non esiste un modello di domanda ma è necessario contattare il proprietario. Un accordo tra le parti dunque che può ritenersi ammissibile a prescindere dalla tipologia di locazione.

Il patto, quindi, è possibile sia nel caso di locazione di immobili per uso abitativo che nel caso di locazione di immobili commerciali. Non ci sono differenze in riferimento alla durata del contratto, né relativamente al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca. Non sono dovute spese di registrazione e l’atto è esente dal bollo, come espressamente previsto dall’art. 10 del dl 133/2014.

Rescissione del contratto e fuori sede

Vediamo ora qualche caso specifico, come quello in cui un inquilino volesse andare via dalla casa che occupa e volesse dare disdetta. Se l’affittuario non può più pagare l’affitto avendo perso il reddito può dare disdetta per giusta causa. Il contratto va però rispettato, per cui è dovuto il pagamento del preavviso. Il proprietario non può opporsi alla disdetta, né avrebbe interesse a farlo dal momento che l’inquilino non è più in grado di pagare. Per semplificare ci si può accordare per utilizzare a questo scopo la somma versata a titolo di cauzione. Qualunque comunicazione va fatta via pec, o altrimenti chiedendo conferma della ricezione della mail ordinaria.

Altro caso specifico potrebbe essere poi quello dei fuori sede tornati in famiglia, per i quali però non è prevista nessuna agevolazione. Può chiedere una riduzione solo lo studente che pagava l’affitto con il suo lavoro e lo ha perso, o lo ha perso il genitore del quale è a carico. Il fatto di lasciare la casa vuota non ha nessuna rilevanza, dato che il canone è dovuto anche se non si usa l’appartamento. Possono invece chiedere la sospensione del pagamento gli studenti Erasmus richiamati nel loro Paese, dal momento che in questi casi non viene pagata la borsa di studio. Si potrà quindi prevedere il prolungamento della durata del contratto alla riapertura degli Atenei.

I proprietari

Ipotesi molto probabile è quella che il proprietario dell’immobile non accetti l’accordo di riduzione provvisoria del canone di locazione. In tal caso chi non può o non vuole lasciare l’immobile potrà rivolgersi alle associazioni degli inquilini o alle associazioni di categoria per locali commerciali.