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Separazione consensuale: cos'è e come funziona

Separazione consensuale: cos'è e come funziona

La separazione consensuale, è una procedura, con la quale due coniugi possono decidere di scogliere il legame del matrimonio. La separazione consensuale è atto libero, deciso di comune accordo, dai due coniugi. Questa è una procedura temporanea, infatti, serve per raggiungere l'atto definitivo, ...

La separazione consensuale, è una procedura, con la quale due coniugi possono decidere di scogliere il legame del matrimonio.

La separazione consensuale è atto libero, deciso di comune accordo, dai due coniugi. Questa è una procedura temporanea, infatti, serve per raggiungere l’atto definitivo, il divorzio.

Questa separazione, a differenza di quella di fatto, da inizio al periodo che deve ricorrere fra richieste ed effettivo divorzio. Inoltre, a differenze, di quella legale, sono i coniugi a decidere le condizioni della separazione. I coniugi devono, presentare il ricorso, ottenendo cosi la possibilità di presentarsi davanti al presidente del Tribunale, per ottenere il decreto di omologazioni della separazione. Dopo di che, dovranno comparire dinanzi all’autorità competente, il giorno e nel luogo fissato.

Con la legge 55/2015 si è introdotta la separazione breve, che ha abbreviato i termini per la fine del divorzio. Infatti, il tempo necessario fra il decreto di omologazione ed il divorzio, diventa sei mesi al posto che tre anni. Questa separazione richiede, come requisito fondamentale, l’assenza di interruzione del periodo di separazione. Il divorzio breve in Tribunale, viene utilizzato, nei casi in cui si hanno: figli minori; figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, questi sono i portatori di hadicap grave.

Esiste un modo per evitare di passare dal tribunale, grazie alla legge 162/2014. Infatti, grazie a tale legge, si può ottenere il divorzio con negoziazione assistita o con il divorzio presso gli uffici comunali.

La negoziazione assistita, con la presenza di un avvocato, è un buono strumento al quale ricorrere in presenza di figli minori. Questo porta a raggiungere, un accordo, circa la separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, e la modifica delle precedenti condizioni, separazione o divorzio. Con la presenza di figli minori, l’accordo è inviato entro 10 giorni al PM. Se esso rispetta gli interessi dei minori, l’autorizza, altrimenti lo invia al presidente del Tribunale. Questo, dispone la comparizioni delle due parti entro 30 giorni. In caso in cui non vi siano figli minori, l’accordo viene sottoposto al procuratore presso il Tribunale competente.

La separazione presso gli uffici comunali, può avvenire solo in assenza di figli minori. Una volta trascorso il tempo, per l’emissione del decreto di omologazione della separazione, i coniugi, possono presentarsi davanti all’ufficiale di stato, per sottoscrivere l’accordo.