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Stop alle rate del mutuo: chi può richiederlo

Stop alle rate del mutuo

A confermare questa soluzione è stato l'Abi ha rinnovato l’accordo che permette alle famiglie in difficoltà economica di sospendere il pagamento.

Stop alle rate del mutuo: è questa l’ultima novità per le famiglie che sono in difficoltà economica. Ebbene sì, fino al prossimo 31 luglio 2018 sarà in vigore la moratoria di 12 mesi che permette a determinate famiglie di non pagare la quota capitale dei mutui. A comunicare tale notizia è stata la stessa Abi, che di recente ha siglato il rinnovo dell’accordo con le associazioni dei consumatori relativo alla “sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie”. Con tale accordo, si da la possibilità alle famiglie con maggiori problemi economici di non pagare le rate del mutuo, facendo appello alla moratoria di marzo 2015 e che consente, per 12 mesi, di non pagare la quota capitale del proprio finanziamento tra mutuo prima casa e credito al consumo.

Stop alle rate del mutuo

Da marzo 2015 ad ottobre 2017, sono state ben 16.642 famiglie ad usufruire della moratoria, sospendendo così le rate per un controvalore complessivo di 475 milioni di euro. La maggior liquidità messa a disposizione nei 12 mesi di sospensione è stata pari a 118 milioni di euro. La domanda per bloccare per un anno le operazioni di finanziamento al consumo è stata distribuita nel seguente modo: al Nord (35,7%), Centro (23%), Sud e Isole (41,3%). Secondo quanto riporta l’Abi, le maggiori richieste per bloccare il pagamento del mutuo sono pervenute dal settentrione: Nord (49,3%), Centro (26,4%), Sud e Isole (24,3%).
Con quest’ultimo rinnovo, la moratoria prevede la possibilità di richiedere entro il prossimo 31 luglio 2018 la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi.

L’annuncio dell’Abi

Il 21 novembre 2017 ABI e 15 associazioni dei consumatori, nell’ottica di dare continuità alle misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti, hanno convenuto di prorogare l’accordo per la sospensione della sola quota di capitale del credito alle famiglie siglato il 31 marzo 2015.

In particolare, entro il 31 luglio 2018 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

1) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc;
2) morte;
3)handicap grave o condizione di non autosufficienza;
4)sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).

Possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale anche i mutuatari titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili adibiti ad abitazione principale, nei soli casi di cui alla predetta lettera d).