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Voli cancellati, l'Enac è chiara: "Viaggiatori vanno rimborsati"

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Per l'Enac i passeggeri che hanno subito disagi a causa di voli cancellati devono essere rimborsati, ma non con voucher.

Presa di posizione da parte dell’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) in merito ai voli cancellati e ai mancati rimborsi nei confronti dei passeggeri. Nelle ultime settimane, infatti, sono diverse le segnalazioni di forti disagi per quanto sta accadendo nel mercato ‘aereo’: sussiste la possibilità di prenotare i voli che, però, poco dopo vengono cancellati.

Così si entra in un vortice senza fine per avere accesso al rimborso. Spesso e volentieri, infatti, le compagnie aeree offrono solo un voucher. Una soluzione non vista di buon occhio da parte dei passeggeri (che restano vincolati a una determinata azienda e non recuperano la spesa monetaria effettuata al momento) né da Enac che si pone in contrasto anche con quanto stabilito dal Cura Italia.

Rimborsi voli cancellati: la nota Enac

Così, in una nota del 18 giugno, Enac prende netta posizione sui rimborsi in merito ai voli cancellati. “In merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli, l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile rende noto di avere richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa”.

A far fede è la data del 3 giugno 2020, ovvero l’inizio della cosiddetta ‘fase 2’: “Da quando sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma a scelte imprenditoriali”.

Ed è per questo motivo che secondo l’Enac: “La normativa applicabile è il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta”.

E se decide il passeggero?

Ma l’Enac regolamenta anche il caso in cui sia il passeggero a rinunciare al volo. Nella nota del 18 giugno si legge ancora: “Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore”.