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Il 30 aprile 2020 Alex uccise il padre, Giuseppe Pompa, prendendo le difese della madre vittima dell’ennesima aggressione.
Alex Cotoia, ok della Consulta alla riduzione della pena
Con la sentenza n.197 depositata il 30 ottobre, la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale l’ultimo comma dell’art. 577 del codice penale introdotto dalla n.69 del 2019 sul Codice rosso. Ora, la Corte d’Assise di Torino, che si era occupata del caso nel maggio scorso, fisserà una nuova udienza e “potrà applicare il nuovo principio normativo e quindi fare altre due riduzioni, arrivando a una pena di poco superiore ai 6 anni“ ha spiegato l’avvocato di Alex Cotoia, Claudio Strata.
Il processo
La tesi dell’accusa era che il 21enne sia andato oltre la legittima difesa, infliggendo 34 coltellate al padre. “Bisogna avere il coraggio di dire che è stato un omicidio, che un figlio ha ucciso il padre” erano state le parole del pm Alessandro Aghemo. La difesa, invece, ha sempre sostenuto che Alex abbia agito per difendere la madre, aggredita dal marito per aver sorriso ad un collega di lavoro. Sebbene il ragazzo sia stato assolto in primo grado, per i giudici dell’appello è stato un omicidio. Il tribunale aveva condannato il giovane di Collegno a 14 anni di carcere. Si tratta, infatti, della pena prevista dalla legge che, nei casi di omicidio di un familiare, non ammette attenuanti. La decisione è passata, quindi, nelle mani della Consulta. Alla luce della delibera di oggi, la condanna potrebbe scendere tra i 6 e i 9 anni di carcere.
Cosa prevede l’articolo sul codice rosso
La Corte d’appello di Torino aveva sollevato il problema sulla legittimità costituzionale dell’art.577 dopo 6 ore di camera di consiglio. Nel caso di Alex era necessaria “una pena calibrata e proporzionale” al fatto e alla personalità dell’imputato. Secondo la decisione della Consulta, quindi, anche nei processi in cui l’omicidio è stato commesso a danno di un familiare o di un convivente, il giudice potrà decidere se ridurre la pena in presenza di circostanze attenuanti.