Ingiuria e diffamazione sono due reati che tutelano il diritto all’onore di una persona.
Che cos’è il diritto all’onore?
Il diritto all’onore è il diritto alla dignità e al decoro personale.
Il codice penale punisce l’ingiuria e la diffamazione.
Ai sensi dell’articolo 594 del codice penale l’ingiuria è l’offesa all’onore e al decoro della persona presente.
Ai sensi dell’articolo 595 del codice penale la diffamazione è l’offesa all’onore e alla reputazione altrui arrecata comunicando con più persone. Si pensi ad esempio al reato compiuto a mezzo stampa o altra comunicazione di massa.
E’ irrilevante, ai fini della punibilità, la verità o notorietà del fatto lesivo attribuito alla persona offesa.
Per poter ottenere una protezione davanti al giudice civile, si deve adire la competente autorità giudiziaria e presentare richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali. Si potrà anche ottenere la pubblicazione della sentenza sui giornali se idonea a riparare il danno.
L’eventuale consenso accordato al compimento del fatto, senza corrispettivo economico, esonera da responsabilità penale e civile. E’ il caso del consenso prestato alla pubblicazione ad esempio di una frase lesiva della propria dignità.