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Inps, nuove regole per pensioni di invalidità: cosa cambia

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In arrivo importanti novità per quanto riguarda l'erogazione delle pensioni di invalidità: a renderlo noto è stata l'Inps

Nel 2017 sono arrivate importanti novità dall’Inps per chi percepisce la pensione di invalidità o si appresta a fare richiesta per riceverla. Le modifiche alle vecchie normative sono state apportate dal messaggio 3098/2017, pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Tali cambiamenti riguardano principalmente le pensioni di invalidità, i relativi requisiti d’accesso e l’erogazione degli arretrati.

Inps, novità sulle pensioni di invalidità

Tramite il messaggio 3098/2017 l’Inps ha emanato le nuove regole sull’erogazione della pensione di invalidità. In questa nota l’Istituto di Previdenza ha spiegato nel dettaglio cosa è cambiato nei requisiti necessari per ottenere la liquidazione della pensione di invalidità e ha regolarizzato gli arretrati delle prestazioni di invalidità civile.

In primo luogo, l’Inps si è adeguata all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo che, in materia di verifica dei redditi per la liquidazione delle prestazioni di invalidità civile e di erogazione dei pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata, “il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente”.

Questo significa che i pagamenti arretrati non devono più essere erogati in riferimento al loro importo complessivo, ma sulla base degli importi che sono stati maturati nel corso di ciascun anno di competenza. Viene in questo modo a decadere il cosiddetto principio di cassa. Le sedi Inps quindi, in fase di acquisizione dei redditi di coloro che hanno diritto a percepire la pensione di invalidità, sono tenute a ripartire manualmente gli importi arretrati, maturati nel corso di ciascun anno di diritto al sussidio.

L’Inps ha inoltre specificato che saranno accolte le istanze di autotutela presentate da chi si era visto respingere la domanda di sussidio in virtù del principio di cassa, prima dell’attuazione delle modifiche previste dalla circolare 3098/2017 .

Il messaggio dell’Inps sulle novità per le pensioni di invalidità

L’Inps ha poi pubblicato sul suo sito ufficiale il messaggio per renderlo fruibile e comprensibile dagli utenti. La premessa delle modifiche riguarda le norme precedenti:

In materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente (art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.

Novità

Il messaggio presenta poi le novità normative apportate dal messaggio.

La circolare 126/2010, al punto 5.3.1, nel fornire le necessarie istruzioni in materia, opera una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile.

Per la prima tipologia di prestazione la circolare, in coerenza con l’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza.

Per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabilisce, in mancanza di diversa previsione di legge, che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa).

Sulla questione da ultimo illustrata è sorto un contenzioso giudiziario, nel quale l’Istituto è risultato soccombente, che si fonda su una pronuncia della Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 12796/2005).

Tale sentenza, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, statuisce che, per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati – purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l’art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all’assegno sociale) – non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.

Conseguenze dirette

Le conseguenze dirette scaturite dalle modifiche stabilite sono:

In relazione a quanto sopra ed acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Istituto dispone che, dalla pubblicazione del presente messaggio, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.

Di conseguenza le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.

Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:

a) domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l’istanza;

b) domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;

c) domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.