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Come funziona il Regolamento di Dublino

Come funziona il regolamento di Dublino

Dal 1990 l'Ue cerca di dotarsi di un sistema comune di gestione dei flussi migratori: un obiettivo ambizioso ma che ancora non è stato raggiunto.

Il Regolamento di Dublino nasce esattamente trent’anni fa, all’indomani dei grandi sconvolgimenti geopolitici in Europa Orientale, quando l’Unione Europea si trovò nella condizione di disporre di un sistema d’asilo comunitario in grado di far fronte all’aumento del flusso migratorio dall’ex blocco socialista. Era il 15 giugno 1990, e nella capitale d’Irlanda i 12 Paesi che allora formavano l’Ue siglarono una Convenzione (entrata in vigore sette anni più tardi) che per la prima volta introduceva il principio del “Paese d’ingresso”, secondo cui lo Stato che doveva prendere in carico la richiesta d’asilo doveva essere quello attraverso il quale l’immigrato era entrato nell’Unione.

Come funziona il regolamento di Dublino

Con l’entrata in vigore, il 1° maggio 1999, del Trattato di Amsterdam, si rendeva necessario per un’Unione che ora contava 15 membri (e a breve avrebbe intrapreso una nuova fase di allargamento ad Est) l’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo. Tale principio fu sancito durante il Consiglio europeo straordinario di Tampere dell’ottobre 1999, che optò per un meccanismo in grado di determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

Dublino II

Iniziava così il percorso che avrebbe portato, nel 2003, alla trasformazione della Convenzione di Dublino in un vero e proprio Regolamento vincolante per tutti gli Stati Ue, il cosiddetto “Dublino II“, che per la prima volta introduceva il principio della “preservazione dell’unità del nucleo familiare” da parte dello Stato che avrebbe dovuto prendere in carico l’esame delle istanze. Ben presto, tuttavia, Dublino II si rivelò insufficiente a gestire l’ondata migratoria dai Paesi in via di sviluppo, che nel frattempo era sensibilmente aumentata dall’inizio degli Anni Dieci.

Dublino III

Cominciò quindi a farsi largo il progetto di una versione aggiornata e in grado di stare al passo con i tempi. Nel 2013 veniva quindi emanato il Regolamento di Dublino III, entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Più innovativo del precedente, nella fase della “presa in carico” della domanda da parte dello Stato di competenza introduce un maggior rilievo per l’interesse del minore non accompagnato a ricongiungersi con la propria famiglia, “prioritario” rispetto al principio del Paese di “primo ingresso”: Dublino III infatti allarga il concetto di vincolo familiare anche a parenti e adulti in grado occuparsi del minore, al fine di garantire l’unità del nucleo familiare. Inoltre, nel nuovo Regolamento viene stabilito anche l’obbligo di fornire maggiori informazioni allo straniero, e quello di tenere un colloquio formale prima della decisione relativa al trasferimento dello stesso in altra nazione.

Altra importante novità rispetto a Dublino II è senz’altro il divieto di trasferire un richiedente asilo nel Paese di “primo ingresso” competente, se questo non è in grado di garantire un trattamento nel rispetto dei principi umanitari: si tratta di un implicito riconoscimento che gli Stati europei non sono in pari condizioni (sostanziali e procedurali) di garantire parità di trattamento ai richiedenti asilo e ai rifugiati, che di fatto smonta l’assunto che le misure di accoglienza siano uguali in tutta l’Ue.

Nonostante queste importanti innovazioni, neanche Dublino III ha raggiunto particolari risultati: sebbene venga ribadita la priorità del mantenimento dell’unità familiare e dell’interesse del minore nello stabilire lo Stato competente a prendere in carico la richiesta d’asilo, molti Paesi europei tendono ancora a scaricare la competenza sul Paese di primo ingresso: e ciò significa far gravare il peso dell’immigrazione prevalentemente sulle nazioni mediterranee piuttosto che su quelle continentali.