Dopo la circolazione di diverse informazioni contraddittorie circa la possibilità per gestori di bar e ristoranti di chiedere il documento d’identità ai clienti oltre al green pass, è arrivata la circolare del Viminale a chiarire ogni dubbio: la verifica ha natura discrezionale ed è rivolta solo a garantire il legittimo possesso della certificazione.
Green pass bar e ristoranti: la circolare
Ciò vuol dire che i titolari delle attività non saranno obbligati a chiedere la carta d’identità ma dovranno farlo nei casi di palese abuso o elusione delle norme, per esempio “quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione“.
Il provvedimento, firmato dal capo di gabinetto Bruno Frattasi precisa dunque che gli esercenti hanno la facoltà di chiedere la carta d’identità ma non sono obbligati a farlo, a meno che non si trovino in presenza di un chiaro tentativo di frode (data di nascita riportata sul pass incompatibile con l’età del possessore, possessore uomo a fronte di un’intestataria donna, etc.). In ogni caso,si specifica nel testo, la verifica di cui trattasi dovrà essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.
Green pass bar e ristoranti, la circolare: se falso paga solo il cliente
La circolare sottolinea che se nel locale viene individuato un cliente con green pass contraffatto, la sanzione si applica solo all’avventore laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente. Ciò vuol dire che in caso di cliente con certificato falso e non appartenente a sé pagherà solo quest’ultimo e non anche il gestore del locale.