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Coronavirus, proroga dello stato di emergenza: cosa significa?

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Il premier Giuseppe Conte ha deciso di prorogare lo stato di emergenza fino ad aprile 2021: cosa comporta e cosa significa?

Già dichiarato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza dettato dall’epidemia di coronavirus è stato prorogato fino al 30 aprile, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza durante l’informativa alla Camera del 13 gennaio. Il Cts aveva invece proposto una proroga fino al 31 luglio. Ma cosa significa l’espressione “stato di emergenza” e cosa comporta per i cittadini italiani?

Coronavirus, stato di emergenza: cosa significa?

Lo stato di emergenza è stato dichiarato “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili“. A differenza dello stato di calamità comprende anche danni causati da attività dell’uomo e non solo da eventi naturali. Durante il periodo è possibile emanare una serie di norme in maniera più rapida in deroga alle norme vigenti, ovvero nell’immediato. Norme che possono anche essere limitanti per la libertà individuale come può essere un lockdown o la chiusura delle attività economiche. Prorogarlo vorrebbe quindi consentire al governo di varare le misure urgenti senza passare per l’approvazione del Parlamento, riducendo così i tempi della loro entrata in vigore ed efficacia.

La proroga precedente

Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza durante il Consiglio dei Ministri che ha portato all’approvazione del Dpcm del 16 gennaio. Il provvedimento precedentemente varato scadrà il 31 gennaio 2021 ed era il risultato di una precedente proroga che risale al mese di luglio.

All’epoca, sul sito della Protezione Civile si leggeva: “Agli interventi per affrontare l’emergenza si provvede con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L’attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un’ordinanza ‘di chiusura’ che disciplina e regola il subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria“.