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Regole per il rientro al lavoro dopo il Covid: cosa fare secondo le indicazioni del Ministero

Rientro al lavoro dopo il Covid-19, le direttive del Ministero della Salute

Sono diversi i casi di positività al Covid-19, ma sul tema del lavoro il Ministero della Salute ha inteso specificare come procedere dopo la guarigione.

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, per parlare del rientro al lavoro dopo la guarigione dal Covid-19 o del contatto con un positivo. Si analizzano diversi casi, dall’asintomatico alla persona ricoverata, ma anche chi è stato a contatto con un positivo al Coronavirus.

Rientro al lavoro dopo il Covid-19, le indicazioni 

Secondo la nota “i lavoratori risultati positivi alla Sars-CoV-2, e che presentano sintomi di malattia non gravi e senza essere stati ricoverati, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi [non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo] accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)”.

Per i lavoratori positivi asintomatici invece cambia la situazione. “Possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)”.

Altri casi 

Ecco invece la situazione dei lavoratori ammalati con problemi di salute più gravi. “Se si sono ammalati e hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, il medico competente, ove nominato per quei lavoratori che sono stati affetti da Covid-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica. Essa deve essere quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Il fine – si legge sulla nota – è quello di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia“.

Per i contatti diretti con un positivo

Un lavoratore, indicato come contatto stretto con un positivo al Coronavirus, deve “informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone. Il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico deve essere trasmesso dal dipartimento di Sanità pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato. Il lavoratore deve informare il datore di lavoro mediante il medico competente, ove nominato”.