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Affitto: anche in caso di danni la cauzione va restituita

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Quando si stipula un contratto di locazione, l'inquilino è molto spesso chiamato a rilasciare al proprietario dell'immobile la cd. cauzione, ovverosia una somma di denaro volta a garantire il locatore rispetto all'adempimento delle obbligazioni che derivano dal rapporto instaurato. La norma stab...

Quando si stipula un contratto di locazione, l’inquilino è molto spesso chiamato a rilasciare al proprietario dell’immobile la cd. cauzione, ovverosia una somma di denaro volta a garantire il locatore rispetto all’adempimento delle obbligazioni che derivano dal rapporto instaurato.

La norma stabilisce che tale deposito non può essere di ammontare superiore a tre mensilità del canone e che esso produce interessi legali, da corrispondere al conduttore alla fine di ogni anno.

A fine contratto, se il conduttore ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi contrattuali, il locatore deve restituirgli la somma versata a titolo di cauzione, maggiorata degli interessi nel frattempo maturati.

Nel caso in cui al termine del rapporto si accertino dei danni imputabili all’inquilino, la compensazione tra questi e la cauzione non è automatica, ma va accertata e disposta giudizialmente. Il che vuol dire che la somma versata a titolo di deposito va comunque restituita all’esito della locazione, a meno che non sia il giudice a dichiararne l’attribuzione legittima al proprietario dell’immobile affittato.

Diverso è il caso in cui, alla scadenza della locazione, dei canoni risultino non essere stati pagati: in tal caso il deposito cauzionale potrà essere tranquillamente trattenuto in compensazione dal conduttore.

Se quindi il locatore trattiene la cauzione anche dopo che il rapporto di locazione sia terminato e il suo immobile sia stato rilasciato, adducendo l’esistenza di danni imputabili all’altra parte e senza aver proposto alcuna domanda giudiziale né essersi accordato stragiudizialmente con l’inquilino, quest’ultimo potrà legittimamente pretendere che la somma versata gli sia immediatamente restituita, anche chiedendo e ottenendo l’emissione di un decreto ingiuntivo al giudice del luogo in cui si trova l’immobile, competente per valore.

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