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Smart working, cosa cambia con il Dpcm del 3 novembre?

Lavoro agile

Lo smart working cambia ancora? Tutte le novità previste dal Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 6 novembre.

Il nuovo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 6 novembre sarà valido fino al 3 dicembre e, tra i vari argomenti affrontati, prevede anche diverse novità destinate al mondo dei lavoratori in smart working. È da ricordare, però, che il decreto Ristori ha già previsto lo smart working anche per tutti i genitori che abbiano figli di età inferiore ai 16 anni che si trovino in quarantena o in didattica a distanza.

Smart working: novità nel nuovo Dpcm

Rispetto alle disposizioni precedenti, nel nuovo Dpcm non sono stati previsti particolari cambiamenti per quanto riguarda lo smart working, che continua ad essere la modalità di lavoro da privilegiare, soprattutto presso le aziende private.

Il nuovo Dpcm, però, presenta nel testo una particolare raccomandazione indirizzata a tutti i lavoratori impiegati nel settore pubblico.

Dipendenti privati

Lo smart working continua ad essere fortemente sostenuto dal Governo italiano come dimostrano i differenti DPCM emanati negli ultimi mesi.

Il nuovo DPCM conferma le medesime indicazioni sommarie previste dal DPCM del 13 ottobre, integrato con le successive disposizioni del 18 e del 25 ottobre, destinate agli impiegati del settore privato e alle attività professionali ossia che:

  1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Rispetto ai DPCM precedenti, tuttavia, il nuovo decreto pubblicato in Gazzata si arricchisce dell’articolo 5 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. Il comma 6 dell’articolo 5 dichiara che: “È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto”.

Lo smart working, quindi, sembra essere la modalità di lavoro favorita dal DPCM e da adottare fino al 31 gennaio 2021, data entro la quale è prevista la fine dello stato di emergenza.

Dipendenti pubblici

Le disposizioni relative alle pratiche di smart working per i lavoratori impiegati presso la Pubblica Amministrazione sono state già rese note con apposito decreto firmato lo scorso 19 ottobre da Fabiana Dadone, Ministra per la Pubblica Amministrazione, che tuttavia non ha introdotto il vociferato aumento della percentuale di smart working al 75%. 

A tale proposito, il nuovo DPCM annunciato il 3 novembre decreta che, nell’immediato futuro, ogni dirigente:

  1. organizzi il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
  2. adotti, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti deilavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Il comma 3 dell’articolo 5 del nuovo DPCM, poi, recita quanto segue: “Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile,  compatibili  con  le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo  almeno  la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Quanto riportato nel comma 3 dell’art. 5, quindi, rappresenta un incoraggiamento rivolto alla PA da parte del Governo a ricorrere, almeno per il 50% delle ore lavorative di ciascun impiegato, allo smart working, salvaguardando così la tutela di ogni dipendete e, soprattutto, dei lavoratori fragili.