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Superbonus, la guida dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha stilato una guida ad hoc per i contribuenti per quanto concerne il Superbonus

Superbonus: l'Agenzia delle Entrate fornisce una guida ad hoc ai contribuenti.

Il Superbonus 110% entra nella fase operativa: l’Agenzia delle Entrate ha stilato una guida specifica per i contribuenti. L’agevolazione si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici e di miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, fatta eccezione per castelli e ville. Chi sceglie la detrazione può fruirne in cinque quote annuali. In alternativa, il credito può essere ceduto.

Superbonus: la guida delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il Superbonus può essere sfruttato su singoli appartamenti, unità immobiliari indipendenti (fino ad un massimo di due) e anche condomini. Sono escluse le abitazioni signorili (A1), i castelli (A9) e le ville (A8). Possono accedervi le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), condomini, Istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus e associazioni e società sportive dilettantistiche registrate. Ma, per quest’ultime, solo relativamente ai lavori dedicati agli spogliatoi.

La tipologia d’intervento

Per quanto concerne la tipologia d’intervento, deve trattarsi di lavori che migliorino l’efficienza energetica dell’immobile o che ne rafforzino l’antisismicità. Tali interventi sono definiti “trainanti“, in quanto la loro realizzazione fa scattare il Superbonus anche per altre misure eseguite congiuntamente per efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus o per la realizzazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Il Superbonus spetta pure per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Sempre all’interno di specifici tetti di detrazione massima e purché i lavori “siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico”, spiega l’Agenzia. Inoltre, sulla guida si legge che “Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sismabonus) e riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)”.

La misura della detrazione

Infine, per quanto riguarda la misura della detrazione, il Superbonus andrà ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali. Per l’applicazione della corretta aliquota occorrerà dunque fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali e alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dal giorno dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza). “L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso”.