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Incendio aeroporto Catania: in quali casi è possibile ottenere rimborsi sui voli cancellati

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Incendio aeroporto Catania, le frequenze aggiuntive predisposte da Ita e le informazioni per i voti cancellati

Incendio aeroporto di Catania, i consigli delle associazioni nel caso dei voli dirottati o cancellati: in quali casi si può chiedere il rimborso

Incendio aeroporto di Catania, quando la piena operatività

Dopo l’incendio divampato nella tarda serata di domenica 16 luglio, all’interno dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, dopo il vertice che si è tenuto tra il Prefetto di Catania, l’Enac e la Sac ( società di gestione dell’aeroporto), è stato deciso di far ripartire soltanto due voli all’ora dal Terminal C, con l’intenzioni di incrementarli via via. La piena operatività dello scalo siciliano però non si raggiungerà prima del 19 luglio.

Le frequenze aggiuntive predisposte da Ita

Una situazione che ha provocato e sta provocando notevoli disagi per gli spostamenti dei passeggeri. Le compagnie stanno cercando di avvisare i propri clienti che ancora devono partire. Al fine di contenere i disagi nella giornata del 18 luglio, Ita ha predisposto 6 frequenze aggiuntive da Milano Linate e Roma Fiumicino verso l’aeroporto di Palermo. Come spiega in una nota la Compagnia sul proprio sito internet:

“I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare entro le ore 14 del 19 luglio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 26 luglio 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020 , oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

In quali casi si può chiedere il rimborso

Molti dei passeggeri che hanno subito cancellazioni e disservizi si stanno chiedendo se esiste la possibilità di ottenere dei rimborsi,

Come spiega il Ceo di ‘ItaliaRimborso‘, Felice D’Angelo “Nonostante il vettore aereo non sia responsabile dei pesanti disservizi, e per questo motivo non spetta la compensazione pecuniaria ai passeggeri, secondo il Regolamento 261 del 2004 è previsto il rimborso delle spese extra sostenute dal viaggiatore per raggiungere la meta prefissata, qualora la stessa compagnia non abbia provveduto ad assistere il passeggero. Si hanno due anni per fare richiesta”. Ovviamente è importante conservare tutte le ricevute delle spese extra sostenute, ai fini dei dovuti rimborsi. Inoltre, secondo Federconsumatori, se in seguito emergesse “una colpa della società di gestione riguardo all’incendio si potrebbe anche ipotizzare una responsabilità extracontrattuale della stessa”. In questo caso dunque, secondo la ocietà in difesa dei consumatori, i passeggeri che hanno subito danni “potrebbero chiedere risarcimenti”.

(Immagine di repertorio)