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Bambino disabile escluso dalle attività in piscina: la decisione del giudice

Bambino disabile escluso dalle attività in piscina: la decisione del giudice

Il bambino disabile non poteva andare in piscina per la mancanza di educatori di sostegno: per il Tribunale è discriminazione indiretta.

Una sentenza del Tribunale civile di Bologna interviene sul diritto al sostegno dei minori con disabilità: escludere un bambino dalle attività in piscina del centro estivo per la mancata copertura degli educatori costituisce discriminazione indiretta.

Non può andare in piscina con i compagni perché manca il sostegno: “Discriminazione indiretta”

Non consentire a un bambino con disabilità di partecipare alle uscite in piscina insieme agli altri compagni del centro estivo a causa della mancata copertura degli educatori di sostegno costituisce una forma di “discriminazione indiretta”. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Bologna, pronunciandosi sul ricorso presentato dai genitori del minore.

La vicenda, riportata dal Corriere di Bologna, risale alla scorsa estate, quando la famiglia aveva iscritto il figlio al centro organizzato dall’Unione Reno Galliera, ente che riunisce otto Comuni della provincia bolognese.

A fronte delle 190 ore complessive di assistenza richieste, sarebbero state autorizzate 16 ore settimanali, per un totale di 80, concentrate dal lunedì al giovedì.

Il venerdì, giornata riservata alle gite e alla piscina, il bambino sarebbe quindi rimasto senza educatore e, di conseguenza, escluso da quelle attività per l’intera durata del centro estivo. I genitori, assistiti dall’avvocata Laura Andrao, avevano così deciso di rivolgersi alla giustizia.

Niente piscina con i compagni per un bambino disabile: la sentenza del Tribunale

A distanza di circa un anno è arrivata la sentenza della giudice Carolina Gentili, della seconda sezione civile del Tribunale di Bologna. Secondo il provvedimento, la mancata possibilità per il minore di prendere parte alle attività ricreative e sportive del venerdì organizzate dal centro Galliera Asd, riconducibile all’Unione, rappresentava una “attività discriminatoria indiretta”. La decisione chiarisce inoltre un principio rilevante sul diritto al sostegno: “La discriminazione può derivare non soltanto dall’esclusione dal servizio, ma anche da modalità organizzative che ne consentano una fruizione ridotta o meno efficace rispetto agli altri utenti”.

Non sarebbero stati invece riconosciuti danni patrimoniali o morali alla famiglia, anche perché già la scorsa estate, dopo il ricorso dei genitori, un’ordinanza urgente aveva imposto all’ente di intervenire per eliminare la situazione discriminatoria e permettere al bambino di usufruire del servizio senza quelle limitazioni.

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