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Quale è la legge elettorale italiana

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Legge elettorale italiana: l'attuale sistema di elezione dei deputati alla Camera e dei Senatori con l'introduzione dell'Italicum, operativo dal 1 luglio 2016 Oramai anche l’anno 2016 sta terminando e dal punto di vista politico non si può dire come non sia stato denso di novità: riforme costit...

Legge elettorale italiana: l’attuale sistema di elezione dei deputati alla Camera e dei Senatori con l’introduzione dell’Italicum, operativo dal 1 luglio 2016

Oramai anche l’anno 2016 sta terminando e dal punto di vista politico non si può dire come non sia stato denso di novità: riforme costituzionali e l’affluenza del popolo italiano al referendum per votare un decisivo No, mandando definitivamente a casa il Governo di Matteo Renzi. Per il 2017 il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto volendo ribadire che si auspicherà una nuova legge elettorale. Ma, in effetti, ci sorge una domanda giusta: “Quale la legge elettorale in Italia?”. E’ vero che non esiste una legge elettorale perfetta ma per rispondere a questo quesito, occorre guardare la storia elettorale del nostro Paese per capire veramente di che cosa l’Italia per superare la crisi politica.

A seguito della caduta del regime fascista e della nascita della Repubblica Italiana, nel 1946, nel nostro paese fu approvata la legge proporzionale “classica” che, ha normato lo svolgimento delle elezioni politiche fino all’anno 1993. Per quanto concerne l’elezione della Camera dei deputati, l’Italia era suddivisa in 32 circoscrizioni assegnatarie di un numero di seggi variabile a seconda dei residenti; ogni cittadino elettore poteva votare fino ad un massimo di quattro preferenze. Anche il sistema elettorale per il Senato della Repubblica si è sempre mantenuto in un contesto proporzionale.

Gli anni tra il 1993 ed il 2005 hanno visto delle novità con l’introduzione della Legge Mattarella che ha definito un sistema elettorale “ibrido”:

  • maggioritario uninominale a turno unico per i tre quarti dei seggi del Senato e i tre quarti dei seggi della Camera;
  • ripescaggio proporzionale dei più votati fra i candidati non eletti per l’assegnazione del rimanente 25% dei seggi del Senato;
  • proporzionale con liste bloccate e soglia di sbarramento al 4% per il rimanente 25% dei seggi della Camera.

Nel 2005 è entrata in vigore la Legge Calderoli che ha introdotto il sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza, il quale viene attribuito su base regionale al Senato. Nel 2013 la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l’incostituzionalità del premio di maggioranza con la previsione sull’impossibilità per i cittadini di fornire una preferenza.

Nell’anno 2015 è stato approvato un nuovo sistema elettorale, il famoso “Italicum”, divenuto operativo dal luglio 2016 che prevede un meccanismo proporzionale con sbarramento al 3% e premio di maggioranza. Con il nuovo sistema elettorale, la lista vincitrice viene ad avere il diritto di almeno 340 deputati, qualora abbia conseguito una percentuale di almeno 40% di consensi in ambito nazionale. Il numero dei seggi assegnati a ciascun partito politico viene determinato in base al metodo Hare-Niemeyer: le candidature vengono presentate all’interno di venti circoscrizioni regionali, suddivise in 100 collegi plurinominali, a ciascuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi compreso fra tre e nove. Nessuno può candidarsi in più distretti, salvo i capilista nel limite di dieci collegi ed ogni elettore, nell’ambito della lista prescelta, ha un massimo di due voti di preferenza a favore di candidati di genere diverso diversi dai capilista. In ogni collegio sono dichiarati eletti i rispettivi capilista e i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. Questo sistema elettorale vale per la Camera dei Deputati.

Similmente al sistema di elezione dei deputati, per quanto concerne la composizione dei senatori vi sono delle differenze ascrivibili al fatto che il computo dei voti è effettuato per ogni singola Regione. Inoltre, come prescritto dalla Corte cost. 1/2014:

  • si determinano, su base regionale, le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi;
  • si individuano le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale sopra indicata, abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi;
  • la suddivisione dei seggi avviene in base al numero di scranni, costituzionalmente immodificabile, assegnato a ciascuna Regione, mentre non è più previsto il premio di maggioranza.