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Infortunio sul lavoro per Covid, datore non responsabile in automatico

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Secondo l'Inail, il datore non può essere considerato automaticamente responsabile di un eventuale infortunio sul lavoro avvenuto a causa del Covid.

Con un comunicato ufficiale pubblicato nella giornata del 15 maggio, l’Inail chiarisce i dubbi in merito all’effettiva responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio dei dipendenti dovuto al Covid-19. In questi ultimi giorni si erano infatti scatenate diverse polemiche a seguito di una controversa interpretazione dell’articolo 42 del decreto legge n. 18/2020, che teoricamente equiparava l’infortunio sul lavoro al contagio da Covid-19 comportando quindi un diretto coinvolgimento civile e penale del datore. Coinvolgimento che tuttavia è stato di recente smentito proprio dall’Inail.

Infortunio sul lavoro per Covid, l’Inail chiarisce

Alla luce delle polemiche scatenatesi, l’Inail ha immediatamente chiarito la questione sul proprio sito web: “È utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.

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Nella nota, l’Inail ha infatti spiegato che i presupposti per l’erogazione di un indennizzo e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro sono completamente diversi. Come diversi sono anche i criteri con cui accertare le responsabilità del datore di lavoro e quelli previsti “Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail”.

Stando a quanto riportato dunque: “Il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale”. In questo caso infatti continua a valere il principio di presunzione di innocenza oltreché dell’onere della prova che spetta al pubblico ministero. Sempre in merito all’eventuale contagio sul luogo di lavoro inoltre, l’Inail precisa che: “La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro rendono peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.